In base alle norme sul c.d. “ravvedimento” (articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) è possibile regolarizzare le omissioni e le irregolarità commesse, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, entro determinati limiti di tempo.

Il ravvedimento non è consentito:

-       quando la violazione è stata già constatata dall’ufficio o ente impositore;

-       quando sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche. In questi casi l’esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo;

-       quando sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.) formalmente comunicate all’autore o ai soggetti solidalmente obbligati.

Non sono di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale.

L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

In particolare la prevista sanzione del 30 per cento viene ridotta:

-       ad 1/8, ossia al 3,75 per cento, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve);

-       ad 1/5, ossia al 6 per cento, se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa; (ad esempio, un omesso versamento riguardante la dichiarazione per l’anno 2006, presentata nel 2007, può essere sanato nel termine di presentazione della dichiarazione relativa a quest’ultimo anno, da presentare nel 2008).

-       ad 1/120, ossia allo 0,25 per cento dell’importo non versato, per ciascun giorno di ritardo, se il pagamento viene eseguito entro 15 giorni dalla scadenza prescritta ed il versamento riguarda crediti assistiti integralmente da garanzia reale o personale.

E’ bene ricordare che la misura degli interessi legali è pari:

-       al 2,5% dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2007;

-       al 3% dal 1° gennaio 2008.

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