Dal 1° giugno 2007, i lavoratori assicurati alla previdenza professionale svizzera che hanno lasciato definitivamente la Svizzera per rientrare in Italia, possono richiedere al Fondo di Garanzia LPP - l’Ente di collegamento tra gli Istituti di previdenza professionale svizzeri e gli assicurati - il pagamento in capitale delle prestazioni di uscita dalla previdenza professionale svizzera, a condizione che non siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria italiana per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. A tal fine l'Inps e il Fondo di garanzia LPP hanno concordato un procedimento amministrativo che prevede una richiesta da parte dell’interessato al Fondo di Garanzia LPP. Il Fondo autorizza il pagamento dopo la verifica da parte dell’Inps della non iscrizione nel Casellario Centrale delle posizioni previdenziali attive.
Circolare 36 del 7 febbraio 2007

0 commenti:

 
Top