QUESITO

L'Associazione Nazionale ALFA rappresenta le aziende concessionarie dei

servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle

entrate degli Enti locali ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446.

Tra le entrate sopra richiamate sono riconducibili, tra l'altro, come

rilevato dall'istante, la tariffa rifiuti solidi urbani e i canoni idrici,

soggetti ad IVA con aliquota agevolata del 10 per cento a carico dell'utente

del relativo servizio.

Le aziende rappresentate dall'ALFA emettono, pertanto, bollette a carico

degli utenti e riscuotono sia i corrispettivi della tariffa rifiuti e dei

canoni idrici sia l'IVA ad essi relativa.

Cio' premesso, l'Associazione istante chiede di sapere "se il

concessionario debba trasferire l'importo riscosso a titolo di Iva al Comune

unitamente all'importo riscosso a titolo di tariffa, incombendo quindi

sull'ente Pubblico, quale effettivo titolare delle entrate, l'obbligo del

versamento Iva all'Erario, oppure se detto obbligo debba ricadere sul

concessionario".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

L'ALFA non prospetta alcuna soluzione interpretativa in merito alla

questione in esame.

L'Associazione istante, tuttavia, fa presente che nel caso in cui

l'obbligo di versare l'IVA all'Erario ricadesse sul concessionario, atteso

che l'entrata riscossa dal concessionario non costituisce un ricavo proprio

dello stesso e che la prestazione da esso resa viene remunerata ad aggio

sugli importi riscossi, "risulterebbero dei versamenti Iva senza i

corrispondenti ricavi in bilancio con evidenti problemi contabili anche in

relazione alla stessa dichiarazione IVA".

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, al primo comma, nell'individuare i soggetti passivi ai fini IVA,

stabilisce che l'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni

di beni e le prestazioni di servizi imponibili "i quali devono versarla

all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto

della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel

titolo secondo".

La disposizione sopra riportata, pertanto, definisce debitore d'imposta

colui che operando nell'esercizio d'impresa, arti o professioni effettua

cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello

Stato, riconoscendo allo stesso il diritto a detrarre l'imposta assolta sui

relativi acquisti e assoggettando il medesimo soggetto a tutti gli obblighi

previsti dalla disciplina IVA (fatturazione, registrazione, liquidazione,

dichiarazione, versamento, ecc.).

Il comma 1 dell'art. 21, del DPR n. 633 del 1972, come modificato

dall'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, prevede che

"per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del

bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di

nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita',

assicura che la stessa sia emessa dal concessionario o dal committente,

ovvero, per suo conto, da un terzo".

In particolare, in caso di emissione della fattura da parte del cliente

o di un terzo, la medesima fattura deve contenere, ai sensi del comma 2,

lettera h) del citato art. 21 del DPR n. 633 del 1972, l'annotazione che la

stessa e' "compilata dal cliente, ovvero, per conto del cedente o

prestatore, da un terzo".

Al riguardo sono stati forniti chiarimenti, da ultimo, con la circolare

n. 45/E del 19 ottobre 2005, la quale ha precisato, tra l'altro, che

"nell'ipotesi di emissione della fattura da parte del cliente ovvero di un

terzo non incaricato della gestione della contabilita', la fattura emessa

deve essere inviata al cedente o prestatore (...) affinche' siano posti in

essere gli ulteriori obblighi di registrazione del documento, di

liquidazione e di versamento dell'imposta dovuta".

Cio' premesso, con riferimento al caso di specie si osserva quanto segue.

Le aziende rappresentate dall'ALFA sono concessionarie dei servizi di

accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate degli

Enti locali ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 446 del 1997.

In particolare, dall'esame del capitolato di oneri allegato all'istanza,

risulta che:

- per la riscossione dei canoni per la fornitura dell'acqua potabile e

dello smaltimento delle acque reflue e loro depurazione e della

Tariffa sui rifiuti solidi urbani, al concessionario verra'

riconosciuto un aggio pari al 9 per cento calcolato sull'ammontare

lordo complessivo delle riscossioni effettuate (art. 4, secondo comma);

- le anzidette somme riscosse dal concessionario per conto del Comune

verranno versate allo stesso ente al netto dell'aggio, comprensivo

dell'IVA relativa (art. 4, terzo comma);

- sia per la riscossione della Tarsu sia per la riscossione dei canoni

acqua e acque reflue il concessionario, provvede, tra l'altro,

all'emissione e alla notifica delle fatture, proseguendo l'eventuale

iter della riscossione coattiva delle somme evase (art. 5, quarto e

quinto comma).

Si rileva, altresi', che, come precisato dall'ALFA, le aziende associate

non sono concessionarie della materiale fornitura dei servizi e della

manutenzione degli impianti, che restano a carico degli Enti locali.

Pertanto, la titolarita' del servizio di fornitura dell'acqua potabile e

di smaltimento e depurazione delle acque reflue e del servizio di

smaltimento dei rifiuti solidi urbani resta in capo ai Comuni, che eseguono

tali servizi direttamente.

Quanto sopra rappresentato, in relazione alle anzidette prestazioni di

servizi rese dagli Enti locali, si evidenzia che, ai sensi del citato art.

17, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, la soggettivita' passiva ai fini

IVA ricade in capo ai Comuni, che sono, pertanto, tenuti ad adempiere ai

conseguenti obblighi disposti dalla disciplina IVA e a versare l'imposta

all'erario.

Con riferimento alla fatturazione dei servizi in argomento, eseguita dai

concessionari in forza degli accordi intercorsi con i Comuni, si osserva che

le fatture emesse devono, comunque, contenere tutte le informazioni

riportate nel citato comma 2 dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972 e, in

particolare, nel caso di specie, devono indicare espressamente che le stesse

sono compilate per conto del Comune, esecutore del servizio.

Per quanto concerne lo specifico quesito posto dall'istante, si ritiene,

quindi, che il concessionario debba versare al Comune tutte le somme

incassate dall'utenza per suo conto, sia a titolo di canone e tariffa sia a

titolo di IVA, che per il concessionario costituiscono una mera

movimentazione finanziaria.

Il Comune, poi, dovra' porre in essere tutti gli altri obblighi

contabili, dalla registrazione delle fatture alla liquidazione e al

versamento dell'imposta dovuta.

La risposta di cui alla presente nota viene resa nell'ambito della

consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

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