Generalmente utilizzati per la vendita di beni di largo consumo, i distributori automatici stanno invadendo anche i settori commerciali abitualmente riservati ai punti vendita di tipo tradizionale. Infatti, accanto alla vendita di alimenti e bevande, piuttosto che di sigarette e giocattoli, spuntano nuovi prodotti quali libri, cd e altri beni che, in tal modo, possono essere acquistati dal cliente con modalità automatizzata.
La caratteristica fondamentale di tale tipo di commercio è proprio quella dell'assenza di contatto diretto tra cliente e venditore; i beni commercializzati con gli apparecchi automatici vengono fruiti dal cliente in maniera autonoma e in assenza di intervento diretto di chi cede il prodotto.
L'attenzione sarà focalizzata sulle somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate per mezzo di distributori automatici.
Prodotti alimentari e bevande
A disciplinare l'applicazione della corretta aliquota Iva, relativamente alle somministrazioni di prodotti alimentari e bevande eseguite tramite distributori automatici, è la tabella A, allegata al Dpr n. 633/72. Infatti, il punto 38 della parte II stabilisce che si applica l'aliquota del 4 per cento alle "somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati alla collettività".
L'applicazione dell'aliquota ridotta soggiace, dunque, a una duplice condizione:
la tipologia della somministrazione (mediante distributore automatico)
il luogo di somministrazione (stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, caserme e altri edifici destinati alla collettività).
In assenza di uno dei due presupposti sopra specificati viene meno la possibilità di assoggettare le operazioni ad aliquota ridotta. Ad esempio, per le somministrazioni effettuate in luoghi diversi da quelli elencati al punto 38 si rende applicabile l'aliquota del 10 per cento, cioè l'aliquota propria delle somministrazioni di alimenti e bevande (cfr punto 121, parte III, tabella A allegata al Dpr 633/72).
Come si può notare, il disposto normativo non prende in considerazione, in tale ambito, i casi di somministrazione di bevande mediante macchine automatiche con ricariche a cialda/capsula.
Su tale punto, si è espressa l'Amministrazione finanziaria con la risoluzione dell'1/8/2000, n. 124, documento con il quale fu chiarito che le cessioni delle cialde/capsule sono assimilate alle cessioni effettuate mediante i distributori automatici tradizionali, con la conseguente applicazione anche a tali operazioni dell'aliquota Iva ridotta del 4 per cento, purché siano rispettate - anche in questo caso - entrambe le condizioni di cui al punto 38 della tabella precedentemente citata.
Si precisa, inoltre, che per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento, è necessario che l'acquirente della cialda/capsula sia anche l'effettivo utilizzatore e, cioè, il consumatore finale del prodotto. Su questo punto, l'Amministrazione finanziaria è stata ferrea nello specificare che nel caso in cui le cialde/capsule siano oggetto di passaggi intermedi, l'aliquota applicabile alle cessioni effettuate nei confronti dei soggetti diversi dal consumatore finale, sarà quella propria del prodotto ceduto. Ciò in quanto le cessioni effettuate a soggetti diversi dal consumatore non possono essere giuridicamente qualificate come somministrazioni, considerato che il servizio di somministrazione si realizza solo nel momento in cui il procedimento meccanico dell'apparecchiatura automatica trasforma la cialda/capsula in una bevanda.
Le somministrazioni effettuate mediante distributori automatici di tipo tradizionale lasciano pochi dubbi interpretativi in merito all'applicazione della corretta aliquota Iva; ciò in quanto, nella quasi totalità dei casi, è il consumatore finale ad acquistare la bevanda o lo snack (introducendo le monete ovvero la chiave/scheda elettronica) e, generalmente, i luoghi di installazione di tali distributori sono luoghi pubblici caratterizzati da intenso traffico pedonale, quali, ad esempio, stazioni ferroviarie, aeroporti, ospedali, eccetera.
Se per i distributori automatici la possibilità di trovare gli stessi in luoghi diversi da quelli indicati al punto 38 appare remota, tale circostanza risulta essere più verosimile con riguardo alle macchine automatiche funzionanti a cialda/capsula.
Le aziende del settore, infatti, negli ultimi tempi stanno orientando il proprio business anche al mercato delle famiglie. La formula ricorrente è quella della dazione in comodato dell'apparecchio, con la famiglia che utilizza la macchina da caffé presso la propria abitazione che si impegna a garantire un consumo minimo di cialde.
L'azienda che opera nel comparto della distribuzione automatica, di solito, sottoscrive un contratto di comodato con il cliente e rifornisce lo stesso delle cialde con un capillare servizio di distribuzione; ovviamente, nel caso in cui non sia rispettato il consumo minimo, l'impresa può rescindere il contratto.
L'analisi del caso evidenzia che l'operazione di cessione delle cialde può qualificarsi sicuramente come somministrazione, in quanto, l'acquirente è allo stesso tempo anche il consumatore finale del prodotto. La cessione, però, non può essere assoggettata ad aliquota Iva del 4 per cento perché manca uno dei presupposti enunciati al punto 38: il luogo.
Si ravvisa, in tali casi, l'assenza di un luogo destinato alla collettività, benché permanga il servizio di somministrazione, con la conseguenza che, per tali operazioni, la corretta aliquota Iva da applicare è quella del 10 per cento.
Fonte: Angelo Rubano – Agenzia Entrate.
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