IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITA' SPORTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio
2006, con il quale l'on. Giovanna Melandri e' stata nominata Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 maggio 2006, con il quale ai predetto Ministro senza portafoglio
e' stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e le
attivita' sportive;
Visto il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri del
15 giugno 2006 di delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio
per le politiche giovanili e le attivita' sportive on. Giovanna
Melandri;
Visto l'art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante "disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e
pluriennale dello Stato", secondo il quale "all'art. 15 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte
le seguenti: "i-quinquies), le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i
ragazzi di eta' compresa tra cinque e diciotto anni, ad
associazionisportive, palestre, piscine ed altre strutture ed
impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica
rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del
Presidente dei Consiglio dei Ministri o Ministro delegato, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il
13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto di dover procedere all'individuazione, in attuazione
dell'art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle
caratteristiche delle associazioni sportive, palestre, piscine ed
altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva
dilettantistica ai tini della predetta detrazione d'imposta;
Decreta:
art.1
1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art.
1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) per associazioni sportive devono intendersi le societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, commi 17 e
seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella
propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalita'
sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi
destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi
tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio
della pratica sportiva non professionale, agonistica e non
agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti
da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a),
pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o
societaria, secondo le norme dei codice civile.
Art.2
1. Ai fini della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettera
i-quinquies del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, la spesa
e' certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura,
ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti indicati
nell'art. 1, recante l'indicazione:
a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede
legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della
residenza, nonche' del codice fiscale, dei soggetti di cui all'art.
1;
b) della causale del pagamento;
c) dell'attivita' sportiva esercitata;
d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
e) dati anagrafici del praticante l'attivita' sportiva e codice
fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2007
Il Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive
Melandri
Il Vice Ministro dell'economia
e delle finanze
Visco
0 commenti:
Posta un commento