Una banca non può inviare documentazione o estratti conto a persone estranee senza il consenso del cliente. Con provvedimento adottato lo scorso 8 marzo, il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito i principi che regolano la comunicazione di dati personali a terzi, da parte di istituti di credito: i dati possono essere comunicati solo dopo aver acquisito il consenso della clientela, una volta che questa sia stata adeguatamente informata, oppure - senza consenso - nelle sole ipotesi stabilite dal Codice della privacy.
(Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 08/03/2007)
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» Comunicazione di dati personali a terzi: illecita senza il consenso del cliente.
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