Divorziata dal 2002, sono affidataria dei figli al 100%. In mancanza di accordo in merito alla fruizione delle relative detrazioni, l'ex coniuge ha richiesto le stesse al 50%. È corretto?

In caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ripartizione della detrazione tra i genitori è disciplinata diversamente a seconda che sia stabilito o meno l'affidamento congiunto dei figli. In mancanza di accordo, la detrazione spetta al genitore affidatario. Qualora il genitore affidatario non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione. Pertanto, in caso di affidamento del figlio a uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario, salvo la possibilità di un diverso accordo, finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50% ovvero ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato (circolare 15/E del 2007).


Fonte: Agenzia Entrate

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