Con la Sentenza n. 22242/11 del 26.10.2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che se un artigiano dichiara di aver cessato la propria attività e tuttavia, a seguito di un controllo, emerge che il consumo di energia elettrica continua a essere il medesimo, l’Ufficio può legittimamente presumere la prosecuzione dell’attività in evasione d’imposta. Inoltre, a nulla rileva opporre che la malattia del contribuente non avrebbe consentito il proseguimento dell’attività stessa.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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