Secondo il Tribunale di Roma, sentenza 10 maggio 2007, l'onere di provare la qualità di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 1 L.F. incombe sul debitore, non essendo il creditore nella disponibilità della contabilità dell'impresa, necessaria al fine di dimostrare i requisiti richiesti dal citato art. 1.

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