Due sono le questioni affrontate congiuntamente dai giudici comunitari. Nella prima, una società immobiliare per azioni, a seguito di un acquisto di immobili, detraeva l'Iva al momento della conclusione del contratto definitivo e dietro emissione di regolare fattura. L'Iva, però, era calcolata sulla base del valore normale degli immobili anziché sul prezzo di vendita effettivo che, a seguito di perizia, è risultato di entità maggiore rispetto al valore normale. L'Amministrazione finanziaria, sostenendo che l'Iva calcolata sul maggior valore comporti una indebita detrazione della maggiore imposta sul valore aggiunto, emetteva un avviso di accertamento di rettifica. I fatti di cui al secondo procedimento, invece, vedono coinvolta una società a responsabilità limitata, dedita alla locazione di terreni agricoli, che, a seguito di vendita di alcuni di essi e relative strutture attigue,  commisurava la base imponibile Iva al valore normale, come da previsione normativa nazionale.  Valore, però, di importo significativamente superiore al prezzo effettivo di vendita. A seguito di tale vendita, l'Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento di rettifica per la maggiore Iva detratta.

Le questioni pregiudiziali
Una prima summa di questioni riguarda se l'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva Iva. In particolare se il calcolo della base imponibile Iva, sulla base del valore normale anziché al prezzo effettivo di vendita, possa essere derogato da una normativa nazionale. In tal modo si estende l'applicazione di tale valore a circostanze non contemplate dalla normativa comunitaria. In subordine poi i giudici della Corte sono stati chiamati a pronunciarsi su un'altra questione. Se la norma di cui all'articolo 80, possa trovare applicazione diretta ed essere richiamata dal giudice nazionale.

L'analisi della normativa in dettaglio
La normativa generale in materia di Iva, all'articolo 73 sesta direttiva Iva, stabilisce che la base imponibile sulla cessione onerosa di beni o di prestazioni di servizi sia commisurata al corrispettivo effettivamente ricevuto. Tale norma sottende al principio che l'Amministrazione finanziaria non può incamerare un'Iva maggiore rispetto a quella percepita dal soggetto passivo. Nelle more dell'articolo 80, paragrafo 1, sesta direttiva Iva, che, in deroga alla disciplina generale, prevede la possibilità di commisurare la base imponibile al valore normale, vi è il fine ultimo della lotta all'evasione e all'elusione fiscale. E nel caso in cui l'interessato non abbia diritto a detrazione per intero, sussiste l'eventuale rischio di elusione ed evasione che comunque può essere attenuato dagli stessi Stati membri alla stregua di quanto previsto dall'articolo 80. Gli Stati membri possono prevedere altri obblighi per contrastare comportamenti elusivi o di evasione fiscale nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie con particolare riferimento all'articolo 80, paragrafo 1, della sesta direttiva Iva. In altri termini gli eurogiudici sottolineano che la commisurazione della base imponibile Iva al valore normale può essere disposto anche dalla normativa nazionale a condizione che, quanto previsto dalla normativa comunitaria di riferimento, sia tassativamente rispettato. Quanto alle congiunte questioni, secondariamente affrontate, da costante giurisprudenza della Corte emerge che i singoli possano invocare tali disposizioni per far valere i propri diritti di fronte al giudice nazionale. Le previsioni normative nazionali che si richiamano a disposizioni comunitarie devono essere legiferate facendo fede in modo tassativo alla disposizione comunitaria. In tale circostanza al giudice nazionale non resta che disapplicare la normativa nazionale qualora la stessa non rispetti le condizioni previste dalla norma comunitaria.

Il verdetto emesso dalla Corte
Secondo gli eurogiudici una base imponibile Iva commisurata al valore normale non può prescindere dalle condizioni stabilite dalla disposizione comunitaria. Una norma nazionale, per stabilire che la base imponibile Iva è uguale al valore normale, deve scrupolosamente attenersi a quanto previsto dalla normativa comunitaria. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'interessato di avvalersi del giudice del rinvio per disapplicare quella normativa nazionale che non si conformi all'articolo 80 paragrafo 1, della direttiva Iva.


Fonte: Agenzia Entrate

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