Un’associazione di volontariato deve necessariamente iscriversi nel registro regionale per avere i benefici previsti dagli articoli 7 e 8 della legge n. 266/91?

L’iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato istituito dalle Regioni e dalle Province autonome, ammissibile per qualsiasi organizzazione di volontariato, sia essa riconosciuta o non riconosciuta, è indispensabile per poter usufruire dei benefici previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 266/91. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici e stipulare le convenzioni con enti pubblici (in tale ipotesi: l’ente deve essere iscritto da almeno 6 mesi nell’Rrv e deve dimostrare attitudini e capacità operative).
L’iscrizione, inoltre, consente di beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali:
- esenzione da imposta di bollo e di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà;
- le operazioni effettuate dalle organizzazioni, costituite esclusivamente per fini solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini Iva;
- le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legati sono esenti da ogni imposta ;
- i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui al Dm 25 maggio 1995 non costituiscono redditi imponibili ai fini Ires.


Fonte: Agenzia Entrate

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