Domanda
Il datore di lavoro che, pur non aderendo ad alcuna sigla sindacale, nel rispetto della legge 389/89, versa i contributi previdenziali sui minimi tabellari del Ccnl nazionale, è obbligato altresì a versare su ulteriori elementi di retribuzione previsti da eventuale contrattazione di secondo livello, come per esempio nell'edilizia?

Risposta
Il quesito, così formulato, apre ampi margini interpretativi poiché, ancorché apparentemente inequivocabile, travolge diversi aspetti del diritto e, quindi, non permette di cogliere nel segno il concreto obiettivo.

Pertanto, di seguito, e nel limite delle possibilità del presente strumento, si tenterà di illustrare alcuni aspetti tra loro connessi.

Come primo elemento occorre ricordare che gli assetti della contrattazione collettiva si fondano su due livelli: un primo livello ricoperto dalla contrattazione nazionale di categoria ed un secondo livello, sostenuto dalla contrattazione integrativa svolta a livello territoriale e aziendale.

Come è noto i contratti collettivi sono tipici contratti di diritto comune i quali, per effetto del principio di efficacia soggettiva si applicano ai lavoratori ed ai datori di lavoro iscritti alle associazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo; ai lavoratori e ai datori di lavoro che, pur non essendo iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, abbiano esplicitamente aderito al contratto collettivo (contratto di lavoro); ai lavoratori e ai datori di lavoro che, pur non essendo iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, abbiano posto in essere azioni atte a dedurne l'implicito recepimento.

Tra i contratti collettivi, in relazione ai sindacati stipulanti ed al suddetto principio di efficacia soggettiva, oltre ai contratti collettivi nazionali di categoria, si annoverano anche i contratti di secondo livello territoriali e aziendali.

Tuttavia, per effetto dei vari accordi succedutisi nel tempo, a partire dal Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale risulta strettamente correlato al contratto di secondo livello e, nella maggioranza dei casi, ne definisce le materie che quest'ultimo potrà disciplinare.

Pertanto, una volta applicato un contratto collettivo nazionale dovrà aversi riguardo, ove esistenti, ad eventuali contratti collettivi territoriali poiché, negli stessi, e secondo quanto sopra menzionato, potrebbero esservi previsioni di erogazioni retributive aggiuntive rispetto al contratto nazionale.

Per quanto riguarda il valore della retribuzione minima da prendere come base di calcolo dei contributi previdenziali, così come disciplinato dalla Legge n. 389/1989, dovrà farsi riferimento alla retribuzione dovuta, in applicazione al contratto collettivo nazionale leader per il settore di appartenenza avendo cura, inoltre, di tenere conto di eventuali retribuzioni desumibile dai diversi contratti collettivi di secondo livello - ma anche dal contratto individuale di lavoro stesso - quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale di riferimento, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore.


Fonte: IPSOA

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