La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda una controversia relativa all’estensione, nell’ambito dei biglietti per concerti in locali con annesso servizio di consumazione, in materia di aliquote Iva operata dalla Francia. Il ricorso, presentato dalla Commissione europea, contesta l’applicazione di un regime di aliquote Iva ridotte, previsto transitoriamente e in deroga al regime Iva ordinario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 99 e 110 della sesta direttiva Iva.

La questione controversa
Con lettera del maggio 2008 la Commissione portava a conoscenza della Francia la presentazione di osservazioni scritte in merito alla normativa nazionale che prevede l’applicazione di aliquote Iva ridotte su biglietti per spettacoli in locali con servizio di consumazione. Per tutta risposta il governo francese rispondeva che tale iniziativa era nata in un ottica di semplificazione normativa e di promozione della cultura. Successivamente, la Commissione inviava parere motivato allo Stato francese il cui contenuto denotava la contrarietà, delle disposizioni nazionali, alla disciplina Iva comunitaria di cui alla sesta direttiva Iva e il conseguente venire meno agli obblighi previsti nella direttiva. All’invito, da parte della Commissione, di prendere i dovuti provvedimenti di adeguamento alla sesta direttiva Iva, le autorità francesi ribadivano le proprie motivazioni a difesa della contestata normativa nazionale. Ecco che allora, per risolvere il dubbio interpretativo, la Commissione decideva di adire la Corte di giustizia dell'europea.

Le argomentazioni delle parti
La concessione derogatoria alla disciplina ordinaria Iva, di cui alla direttiva 2006/112, prevede la possibilità, per gli Stati membri, precisamente all’articolo 110, di continuare ad applicare aliquote ridotte Iva a quei Paesi che attuano tale misura alla data del primo gennaio 1991. Premesso ciò, la Commissione sostiene comunque che tale misura sia a carattere transitorio e derogatorio. Ecco che allora, alla stregua della normativa citata, la Commissione sottolinea come la normativa derogatoria non preveda la possibilità, per lo Stato membro, di estendere la riduzione ad altre fattispecie. A parere della Commissione, la Repubblica francese, applicando aliquote Iva ridotte ai biglietti per concerti in locali con servizio di consumazione, ha effettuato una estensione della norma derogatoria contrariamente a quanto previsto alla sesta direttiva Iva. In particolare, tale estensione non risulta conforme alle disposizioni di cui all’articolo 110 della direttiva 2006/112 e i proventi dalla vendita di biglietti per spettacoli in locali con servizio di consumazione vanno assoggettati ad una aliquota iva conforme a quelle previste all’art. 99 della sesta direttiva Iva. Per suo conto, le autorità francesi ribadiscono che l’estensione della misura derogatoria al regime ordinario Iva, è volta non solo a fini di promozione socio culturale ma allo scopo di una semplificazione del regime Iva. Tale intento di semplificazione, precisa la Francia, va ricompreso in un processo già intrapreso precedentemente e che ha portato alla introduzione di tre aliquote diverse, sull’organizzazione di spettacoli, a seconda del tipo di servizio aggiuntivo offerto dall’istituto sede dell’evento. Pur tuttavia, per loro stessa ammissione, le autorità francesi hanno riconosciuto che la normativa nazionale sull’Iva può comportare problematiche in relazione agli articoli 99 e 110 della sesta direttiva Iva. In considerazione di ciò, le stesse autorità francesi hanno dichiarato di voler risolvere l’impasse normativo e adottare iniziative legislative in ottemperanza alle obiezioni sollevate dalla Commissione europea. Secondo costante giurisprudenza della Corte, l’esistenza di una violazione, da parte di una normativa nazionale, deve essere valutata sulla base della normativa in vigore al momento della presentazione del parere motivato da parte della ricorrente. Ecco che le successive modifiche normative non possono essere prese in considerazione e il ricorso presentato dalla Commissione vada considerato come fondato.

Il giudizio della Corte
Nella pronuncia i giudici, sulla questione di cui al procedimento C-119/11, accolgono il ricorso presentato dalla Commissione europea. Ne consegue l’impedimento per gli Stati membri, nel caso di specie la Francia, di applicare aliquote ridotte in materia di imposta sul valore aggiunto previste in misura derogatoria e transitoria da precise disposizioni contenute nella sesta direttiva Iva. In conclusione, pertanto, ai ricavi dalla vendita di biglietti per concerti tenuti in locali con servizio di consumazione devono essere applicate le aliquote Iva ordinarie.

Fonte: sentenza Corte UE del 28.02.2012 procedimento C-119/11

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