La regola generale, che individua il debitore dell’imposta sul valore aggiunto nel cedente o prestatore, va derogata tutte le volte in cui disposizioni speciali obblighino al pagamento dell’Iva il cessionario o committente. Di conseguenza, la cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli, stoccati in depositi ubicati in Italia, fra rappresentanti fiscali di operatori stranieri, fa scattare il meccanismo dell’inversione contabile, così come prevede, in generale e in senso oggettivo, l’articolo 74 del Dpr 633/1972. A nulla rilevando che il terzo comma dell’articolo 17 del decreto Iva escluda il reverse charge, quando le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch’essi stabiliti fuori del territorio dello Stato (risoluzione n. 28/E del 28 marzo).


Fonte: Agenzia Entrate

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