Nel caso di indebito versamento dell’Iva da parte di un ente non commerciale, per poter ottenere il rimborso da parte dell’erario, è necessario dimostrare la mancata detrazione dell’imposta da parte del beneficiario finale.
È la conclusione a cui è giunta la Corte di cassazione con la sentenza 4020/2012.

Il fatto
A seguito del silenzio-rifiuto manifestato dall’Amministrazione finanziaria per un’istanza di rimborso Iva presentata da un fondo pensioni, i legali dell’ente si sono rivolti ai giudici tributari.
Nello specifico, l’ente aveva concesso in locazione a terzi alcuni beni immobili, costituenti il proprio patrimonio, provvedendo a emettere relativa fattura.
Inoltre, l’ente aveva ritenuto che, non avendo mai svolto attività commerciale, le locazioni non dovessero essere considerate prestazioni di servizi svolte nell’esercizio di un’impresa (articoli 1, 3 e 4 del Dpr 633/72).

I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno accolto quanto affermato dai legali del fondo, ritenendo non essere applicabile quanto previsto dall’articolo 21, comma 7, del Dpr 633/72, ravvisando la carenza assoluta del potere impositivo dell’erario; non è stata accolta, dunque, l’ipotesi dell’errata fatturazione promossa dall’Amministrazione finanziaria.
Contro la sentenza di secondo grado della Ctr è stato proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle Entrate, con un’unica motivazione: violazione dell’articolo 21, comma 7, del Dpr 633/72, dell’articolo 2697 cc e della sentenza della Corte di giustizia Ce 454/90/2000.

La sentenza della Corte di giustizia è stata menzionata nel ricorso dal Fisco perché trattava un caso analogo a quello di specie, nel quale è stata accolta l’istanza di rimborso, ai fini Iva, presentata da un contribuente che aveva indebitamente versato l’imposta all’Erario. L’organo di giustizia europeo aveva subordinato la decisione favorevole per il ricorrente alla prova dell’effettiva emissione del documento contabile (fattura) e che il rimborso non avrebbe arrecato pregiudizio all’Erario.

Osservazioni sulla sentenza
La Cassazione civile, preliminarmente, ha ritenuto opportuno compiere un breve excursus sul principio della neutralità dell’imposta sul valore aggiunto che, essendo basata su criteri di rivalsa e detrazione, permette da un lato il versamento dell’imposta all’Erario, dall’altro la possibilità di detrarre il tributo sostenuto al venditore.
Ricordano i giudici di piazza Cavour come il cedente dei beni o il prestatore dei servizi abbia l’obbligo di versare all’Erario l’Iva evidenziata in fattura e di come, in un secondo momento, il cessionario del bene o il committente del servizio possa detrarre l’imposta.

Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa, l’imposta grava completamente sul consumatore finale, mentre il soggetto passivo d’imposta (imprenditore o il professionista) rimane neutrale.
Da ciò consegue che, se è vero che il cedente del bene o il prestatore del servizio abbia l’obbligo di versare l’Iva, tale obbligo sussiste anche nel caso in cui l’operazione sia da considerarsi esente ed erroneamente le parti l’abbiano assoggettata al tributo.

La giurisprudenza della Cassazione ha già chiarito, con la sentenza 12547/2001, che è sufficiente l’emissione della fattura per far sorgere l’obbligo del versamento dell’imposta in capo al soggetto, sempre tenendo conto del principio della neutralità del tributo.
In tal caso, l’imprenditore che ha emesso la fattura ha sì l’obbligo di versare l’imposta ma ha altresì il potere di richiedere all’Amministrazione finanziaria la ripetizione di quanto indebitamente pagato.
Anche l’acquirente o il committente del servizio non soggetto a imposta ha il diritto alla ripetizione di quanto versato al venditore o prestatore (cfr Cassazione 13446/1991).

A questo punto, l’Amministrazione finanziaria ha il potere-dovere di escludere dalla detrazione dell’imposta la dichiarazione presentata dal cessionario.
E questo perché?
Se scomponessimo i momenti che portano al perfezionamento dell’assolvimento dell’Iva, potremmo osservare tale fenomeno tributario nella seguente tripartizione di rapporti, tenendo conto che sono assolutamente autonomi l’uno rispetto all’altro:
fisco – cedente, per il pagamento del tributo
cedente – cessionario, per l’azione di rivalsa
fisco – cessionario, detrazione imposta in via di rivalsa.

La copiosa giurisprudenza della Corte (cfr Cassazione, sentenze 6413/2003, 12719/2004, 12146/2009 e 2826/2010) ha cristallizzato il principio secondo il quale l’Amministrazione finanziaria non può opporsi al cedente che richiede il rimborso di quanto indebitamente versato a titolo di imposta, qualora venga riconosciuto il medesimo diritto al cessionario; fattispecie che potrebbe essere ricalcata su quella oggetto di giudizio del collegio.
E’ altresì vero che ciò non basterebbe al Fondo di previdenza, resistente al ricorso per Cassazione, a veder riconosciuto il proprio diritto al rimborso dell’Iva indebitamente versata.
Infatti, la Corte di cassazione aggiunge un importante tassello al mosaico della ripetizione del tributo indebitamente versato: non bisogna arrecare pregiudizio all’erario, principio richiamato anche dalla Corte di giustizia europea.

Il collegio, con la sentenza 4020/2012, ci esorta a interpretare il principio della neutralità dell’imposta sul valore aggiunto alla luce dei principi desumibili dal diritto comunitario cogente che, essendo sovraordinato al diritto positivo nazionale, trova applicazione anche d’ufficio da parte del giudice, anche nel giudizio di legittimità.
Alla luce della IV direttiva Cee (77/388), in tema di Iva, combinata col principio di neutralità dell’imposta, se è vero che il tributo irregolarmente versato può essere regolarizzato senza sindacare la buona fede di colui che ha emesso il documento contabile e il rimborso non è fatto dipendere dalla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria, è altrettanto vero che il fatto può accadere soltanto qualora venisse “eliminato completamente il rischio di perdite di entrate fiscali” per l’erario (Corte di giustizia Ce, 454/98/2000) e tale rischio viene reso attuale dalla detrazione dell’imposta che il cessionario può agevolmente operare nella propria dichiarazione, comportando un minor introito nelle casse dello Stato.

Alla luce dei succitati principi enunciati, la Corte di cassazione, pur riconoscendo al Fondo lo status di ente non commerciale, e dunque non soggetto a Iva perché non svolgente attività d’impresa, ha stabilito che, non risultando dagli atti del ricorso documenti che comprovino la mancata detrazione dell’imposta versata dai conduttori, che avrebbe permesso di dimostrare l’assenza del danno all’erario in caso fosse stato concesso il rimborso del tributo indebitamente versato dal ricorrente, in quanto non soggetto Iva, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Ctr.


Fonte: Agenzia Entrate

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