Domanda
In una cooperativa sociale Onlus con collegio sindacale, il socio receduto non ritira la propria quota già erosa parzialmente per perdite, il Cda apposta il residuo (somma consistente) ad una apposita riserva per copertura perdite (lo statuto prevede l'apposizione al fondo riserva legale). Quali le concrete conseguenze? Quali gli obblighi del collegio sindacale?

Risposta
Il regime della liquidazione della quota nel caso di recesso del socio impone il confronto con le disposizioni degli artt. 2535 e 2545 quinquies c.c.

La prima disposizione prevede che la liquidazione avviene sulla base del bilancio in cui si è verificato il recesso e che essa, tenuto conto comunque della riduzione del valore della partecipazione in proporzione delle eventuali perdite imputabili al capitale, avviene comunque sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo.

Dunque, in assenza di una disciplina di default, le modalità di calcolo sono quelle stabilite nell'atto costitutivo.

L'autonomia dei soci incontra un limite nell'obbligo di calcolare in detrazione le perdite e nel dovere di rispettare le percentuali di ripartizione degli utili e di assegnazione delle riserve divisibili ai sensi dell'art. 2545 quinquies c.c. In particolare, sono state considerate legittime anche le previsioni statutarie che prevedano il consolidamento della quota in capo alla società senza diritto del socio ad alcuna restituzione (Cass. n. 98/4201; Cass. n. 92/5735; Trib. Cagliari 26 giugno 1991, in Riv. giur. sarda, 1992, 400).

L'art. 2545 quinquies c.c., a sua volta, nel prevedere il rispetto di determinate proporzioni tra patrimonio netto ed indebitamento complessivo ai fini della distribuzione di dividendi o di assegnazione di riserve divisibili, fa salve comunque al quarto comma, proprio per l'ipotesi di scioglimento del rapporto relativamente ad un socio, le diverse previsioni dello statuto.

Peraltro, da quando si comprende, lo statuto prevede nella fattispecie che il valore della partecipazione del socio receduto debba essere appostato ad un fondo denominato "riserva legale"; con ciò, esso finisce di fatto con l'equiparare la situazione a quella tipica delle cooperative a mutualità prevalente, per le quali l'art. 2514, primo comma, lett. c) e d), c.c. pone un divieto radicale di distribuzione del patrimonio ai soci, anche a seguito di recesso, ed un obbligo di destinazione nel momento di scioglimento della società.

Sotto tale profilo, il comportamento dell'organo amministrativo sembra essere rispettoso della clausola statutaria, oltre che del principio di cui all'art. 2514 c.c. per il caso di cooperative a mutualità prevalente, circa le sorti della quota in caso recesso.


Fonte: IPSOA

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