Con Risoluzione n. 28/E del 28 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi sull’applicazione del reverse charge alle vendite effettuate in Italia da soggetti non residenti a partire dal 1° gennaio 2010. In particolare, il documento di prassi precisa che la vendita di rottami, cascami e avanzi di metalli, stoccati in depositi siti in Italia, se effettuata fra operatori stranieri, fa scattare l’obbligo dell’inversione contabile. L’acquirente dei beni, quindi, deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente in Italia per assolvere gli obblighi contabili Iva, anche se il cedente è identificato direttamente o ha rappresentante fiscale.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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