Domanda
Quale legale di un fallimento ho instaurato una causa chiedendo l'ammissione al gratuito patrocinio, nel corso del giudizio la vicenda è stata transatta mediante corresponsione di una somma a stralcio al fallimento e la causa è stata poi abbandonata a sensi dell'art. 309 c.p.c. In tale situazione come ci si comporta con le spese?

Risposta
Anzitutto, occorre ricordarsi che è obbligo del difensore della parte ammessa al patrocinio chiedere la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo.
Quanto alle competenze, se il fallimento ha recuperato una somma sufficiente la liquidazione deve essere chiesta al Giudice delegato e posta a carico del fallimento, in caso contrario ci si avvale del gratuito patrocinio e la liquidazione deve essere chiesta al Giudice della causa.
Inoltre, relativamente alle le spese prenotate e anticipate (tra le quali vi è il contributo unificato), l'art. 134 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dispone che quando per transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio, la rivalsa dello Stato può essere esercitata per le sole spese anticipate, indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
Infine, è importante ricordarsi che nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio; ogni patto contrario è nullo.


Fonte: Agenzia Entrate

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