Domanda
L'azienda da me assistita è stata autorizzata, con decreto dal ministero del lavoro, alla Cigs straordinaria, della durata di un anno, per crisi aziendale, per n. 9 dipendenti, che verranno sospesi a zero settimanali. Per alcune figure è prevista la rotazione per altre no. Chiedo di sapere come l¿azienda deve gestire la Cigs.

Risposta
Le questioni legate alla cassa integrazione straordinaria, proprio per le peculiarità intrinseche della fattispecie, risultano sempre molto delicate e, per tale motivo, si ritiene opportuno ricordare che la non conoscenza capillare degli aspetti procedurali, potrebbe legittimare indicazioni aprioristiche e non aderenti agli obiettivi prefissati dall'azienda ma, anche, alle intese perseguite ai tavoli di concertazione sindacale.

Fatte le dovute premesse e tralasciando ogni ulteriore indagine, e riflessione, giuridica e tecnica sulle scelte prospettate nel quesito, si evidenzia che la cassa integrazione in genere, alle condizione disciplinate dalla Legge, tende a sostenere i livelli retributivi dei lavoratori interessati da una sospensione o riduzione della prestazione lavorativa. Pertanto, l'integrazione salariale erogata dall'INPS, sostituisce la retribuzione persa dai suddetti lavoratori in occasione di una contrazione dell'orario di lavoro, pur sempre nel rispetto dei limiti massimi retributivi annualmente aggiornati in relazione alle variazioni derivanti dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

La determinazione delle integrazioni salariali, fissate nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, quindi, dipende dalla retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori interessati dalla procedura in commento, per le ore di prestazione non eseguita, tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana compreso tra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale che, tuttavia, non potrà mai eccedere le 40 ore settimanali (art. 2 Legge n. 164/1975 e art. 1 Legge n. 427/1980).


Fonte: IPSOA

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