Il contributo in conto scambio percepito dall’utente lavoratore autonomo da un’azienda fornitrice a seguito dell’acquisto dell’energia fotovoltaica è rilevante ai fini Iva?

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/2009, gli utenti percettori del contributo in conto scambio da parte dell’impresa fornitrice di energia fotovoltaica (che corrisponde all’utente il contributo allo scopo di rimborsarlo del costo per l’acquisto dell’energia, che in realtà non avrebbe dovuto sostenere nei limiti dell’energia autoprodotta) sono soggetti a specifici adempimenti fiscali (vedi circolare n. 46/2007, punto 9.2.1).
In caso di utente lavoratore autonomo, il contributo in conto scambio costituisce un corrispettivo rilevante ai fini dell’Iva. Pertanto, essendo tale corrispettivo relativo allo svolgimento di un’attività diversa da quella professionale esercitata, l’utente dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata ai sensi dell’articolo 36, secondo comma, del Dpr n. 633/1972, e fatturare all’impresa fornitrice l’importo percepito.


Fonte: Agenzia Entrate

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