Dichiarazioni 2012, ultima puntata. Con quattro provvedimenti del 31 gennaio, entrano nella rosa dei definitivi Unico persone fisiche, Unico società di persone, Unico società di capitali e Consolidato nazionale e mondiale.
Tutti e quattro i modelli hanno acquisito il bollino senza particolari modifiche contenutistiche rispetto alle bozze ed entrano a pieno titolo nella vetrina della sezione “modelli” del sito internet dell’Agenzia.

Segnaliamo, in estrema sintesi, le novità di maggior rilievo, ricordando innanzitutto che in tutti i modelli compare, nel frontespizio, la casella da barrare quando si presenta una dichiarazione integrativa (al massimo entro 120 giorni da quella originaria) per modificare la precedente richiesta di rimborso dell’eccedenza in scelta di utilizzo in compensazione.

In Unico PF, occhio ai quadri RB (ospita nuovi spazi per consentire a chi ha optato per la cedolare secca di inserire i relativi dati), CS (per determinare il contributo di solidarietà del 3% dovuto dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 300mila euro lordi), RP (con la nuova sezione in cui riportare i dati catastali degli immobili, indicazione necessaria per fruire del bonus del 36% dopo la soppressione dell’obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori), RM (vi debuttano le sezioni XV e XVI, destinate, rispettivamente, ai contribuenti tenuti a versare l’imposta sostitutiva per la partecipazione superiore al 5% al fondo comune d’investimento immobiliare e a quelli che sono proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero).

Altre modifiche normative, invece, hanno interessato contemporaneamente più modelli.

Unico SC e il modello CNM hanno recepito l’innovato trattamento delle perdite fiscali, ora evergreen, in base al quale la perdita di un’annualità può essere scalata dal reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Riguarda invece Unico SP e Unico SC il riallineamento dei valori fiscali e civili relativi all’avviamento e ad altre attività immateriali delle operazioni straordinarie, anche nel caso di maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo, e l’imposta sostitutiva del 5% per coloro che, al 31 dicembre 2010, detenevano una quota di partecipazione a un fondo comune d’investimento immobiliare superiore al 5% (vanno segnalati nel quadro RQ).
Nello stesso quadro RQ di Unico SC trova spazio la maggiorazione dell’Ires di 10,5 punti percentuali per i soggetti “non operativi”, mentre nel quadro RF debutta la variazione in aumento per i costi relativi ai beni di impresa concessi in godimento ai soci per un corrispettivo inferiore al valore di mercato, non più deducibili dal reddito imponibile.

Ritocchi anche per il quadro RS, nell’ambito del quale compare il prospetto per calcolare l’agevolazione legata agli aumenti di capitale sotto forma di conferimenti in denaro effettuati dai soci o per la destinazione di utili a riserva, mentre il rigo RS84 di Unico SC recepisce la detrazione del 55% per chi sostituisce gli scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore.
Nel rigo RS44 di Unico SP è presente una casella che andrà barrata dai contribuenti che intendono avvalersi, dal 2013, del regime premiale introdotto a favore di chi si rende “trasparente”.

Sempre in Unico SC, nei quadri RH e RI, viene gestita la modifica del regime dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani e esteri e della disciplina fiscale degli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

Infine, nei quadri RT e RM di Unico SP, i contribuenti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola possono detrarre dalla relativa imposta sostitutiva da pagare le eventuali somme già versate in occasione di una precedente rivalutazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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