Domanda
L'art. 2393 bis c.c. al comma terzo recita espressamente: "La società deve essere chiamata in giudizio ... del collegio sindacale". Quale sarebbe la ratio per cui la società dovrebbe essere chiamata in giudizio? Analoga disposizione non è prevista, invece, con riferimento all'azione prevista dall'art. 2393 c.c. La ratio potrebbe essere forse giustificata dal fatto che l'azione disciplinata ai sensi dell'art. 2393 dovrebbe formare oggetto di specifica deliberazione, a differenza di quanto, invece, previsto dall'art. 2393 bis c.c.? In entrambe le due fattispecie sarebbero comunque applicabili i dettami previsti dall'art. 81 c.p.c. (nomina del curatore speciale) in presenza di conflitto di interessi nei confronti degli amministratori convenuti in giudizio? Quali i relativi poteri in capo al curatore speciale e chi li determinerebbe a seconda delle azioni di cui agli art. 2393 e 2393 bis c.c.?

Risposta
L'art. 2393 bis, comma 3, c.c. disciplina l'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci. In particolare, tale azione è esercitabile da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista da statuto, comunque non superiore a un terzo.
Si tratta, quindi, di un'azione di responsabilità, che seppur esercitata nell'interesse della società, ha quali attori principali i soci, i quali agiscono in nome proprio.
Da qui discende, di conseguenza, l'esigenza che l'atto di citazione sia notificato anche alla società (anche in persona del presidente del collegio sindacale) anche se - ovviamente - i destinatari principali sono gli amministratori di cui si vuol far valere la responsabilità.
La legittimazione passiva della società si spiega, altresì, con la duplice circostanza che:
i) l'eventuale accoglimento della domanda - così come ogni corrispettivo per la rinuncia o frutto di transazione - andrebbe a beneficio solo della società (e, quindi, solo indirettamente dei soci "attori");
ii) sempre nel caso di accoglimento della domanda, la società stessa è tenuta all'integrale rimborso ai soci "attori" di tutte le spese di giudizio e di accertamento sostenute. Tale rimborso - che prescinde da un'apposita pronuncia del giudice - è subordinato alla mancata condanna alle spese e/o all'impossibilità di recupero delle stesse dai convenuti. In caso di soccombenza degli attori, invece, la società non è tenuta ad alcun rimborso.
Con riferimento poi alla possibilità di nominare un curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c., in presenza di conflitto di interessi nei confronti degli amministratori convenuti in giudizio, si precisa che ormai da tempo la giurisprudenza (cfr. ex multis Trib. Roma 04/04/2005) ha riconosciuto come pacifica la possibilità - anche per il pubblico ministero - di richiedere al giudice la nomina dello stesso.
Pertanto, tale istanza di nomina può essere richiesta sia nel caso di azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., sia in caso di azione di responsabilità esercitata dai soci ex art. 2393 bis c.c.
Quanto, infine, ai poteri conferibili al curatore speciale, si ricorda che questi, al cui conferimento provvede il giudice con decreto ai sensi dell'art. 80, comma 2, c.p.c. - sono quelli inerenti all'"attività richiesta con l'istanza di nomina" (cfr. Cass., sez. I, 09/06/2005 n. 12170).


Fonte: IPSOA

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