scrivo per un chiarimento circa la norma che consente la compensazione per l’IVA, in caso di vendita di immobile acquistato come prima casa e acquisto di un altro immobile, entro un anno, sempre con agevolazioni per prima casa:

1) Per usfruire della possibilità di compensazione dell’IVA, è obbligatorio dichiarare nel rogito l’intenzione di usufruire della compensazione ?

2) Nel caso di immobile che era stato acquistato con agevolazioni per prima casa, ma che poi a causa del cambio di residenza è stato venduto come “seconda casa”, la compensazione può essere comunque utilizzata oppure no ?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 8/6/10 16:46

Nel caso in specie non si applica la compensazione.

 
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