Sono revocabili le rimesse relative ad accrediti sul conto corrente eseguite, nel periodo sospetto, a copertura del superamento dell’importo previsto dall’apertura di credito. A tale fine, è irrilevante il fatto che tali rimesse costituiscano il ricavo di operazioni di sconto provenienti da castelletto nei limiti dell’ammontare prefissato.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 19 maggio 2010 n. 12306
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