Nulle le multe per eccesso di velocità elevate dopo il 2007 se l’autovelox, gestito dagli agenti, non è stato segnalato preventivamente; l’onere della prova incombe sull’amministrazione che deve dimostrare la sussistenza dei presupposti dell’infrazione per irrogare la sanzione.
Prima di quell’anno, dunque, i verbali restano validi.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 15105 del 22/06/2010 che afferma come la presenza sulle strade di dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere segnalata agli automobilisti

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