Art. 19 Aggiornamento del catasto
Entro il 31 dicembre 2010, i proprietari di immobili che non risultano al catasto devono presentare, ai fini fiscali, la dichiarazione di aggiornamento catastale. L’Agenzia del territorio renderà disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistica-edilizia.
Se non si procede alla regolarizzazione catastale, scatteranno i controlli incrociati tra l’Agenzia del Territorio e i Comuni.

Art. 20 Adeguamento delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
Al fine di adeguare le disposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio, le seguenti limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate dall’attuale importo di € 12.500 a quello di € 5.000:
a) è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 5.000;
b) gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 5.000 devono recare l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
c) il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a € 5.000 può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
d) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000;
e) i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad somma non eccedente.

Art. 21 Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità ed i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di imposto non inferiore a € 3.000.

Art. 22 Adeguamento dell’accertamento sintetico
Alla luce delle modifiche apportate all’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto in commento, l’ufficio può sempre procedere a determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o comunque esclusi dalla formazione del reddito imponibile.
La determinazione sintetica del reddito può essere fondata anche sul contenuto sintetico di elementi indicati dalla capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in base al nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza.
L’ufficio ha comunque l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o mediante dei rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.

Art. 23 Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”
Sono specificamente considerate da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS le imprese che cessano la loro attività entro un anno dalla data di inizio.

Art. 24 Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistematica”
Deve essere una vigilanza sistematica per le imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale non determinata da compensi erogati agli amministratori e soci, per più di un periodo.

Art. 25 Contrasto di interessi
Dal 1° luglio 2010, le banche e le poste operano una ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici relativi alle spese che beneficiano del 36%.

Art. 26 Prezzi di trasferimento
In materia di documentazione dei prezzi di trasferimento viene previsto che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110, co. 7 del TUIR, da cui deriva una maggiore imposta o un minor credito, la sanzione dal 100% al 200% del valore di queste ultime, non si applica se il contribuente nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, consegna la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità del valore normale ai prezzi di trasferimento praticati. Data documentazione sarà indicata in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente D.L.

Art. 27 Operazioni intracomunitarie
Nella dichiarazione di inizio attività occorre indicare per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie la volontà di effettuare le stesse. Per tali soggetti, entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l’ufficio può emettere un provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare le predette operazioni.

Art. 29 Concentrazione della riscossione nell’accertamento
Gli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1° luglio 2010 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi diventano esecutivi all’atto della notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Art. 31 Preclusione autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
Dal 1° gennaio 2011 la compensazione “orizzontale” dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, ai ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso si inosservanza di tale divieto si applica una sanzione pari al 50% di quanto indebitamento compensato.

Art. 32 Fondi immobiliari chiusi
Il D.L. introduce alcune regole specifiche per quanto riguarda le caratteristiche che deve avere il patrimonio del fondo d’investimento: il patrimonio autonomo deve essere raccolto mediante una o più emissione di quote tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento..
Le SGR che hanno istituito fondi privi di tali caratteristiche hanno due opzioni:
a) adeguarli. In tal caso, la SGR deve adottare le relative delibere, prelevando a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari all’8% della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009;
b) metterli in liquidazione. In tal caso, l’imposta sostitutiva è dovuta con aliquota del 12%.

Art. 33 Stock option ed emolumenti variabili
Sui compensi erogati a titolo di stock option che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10%.

Art. 34 Obbligo per i non residenti di indicare il codice fiscale
Gli atti ed i negozi degli operatori finanziari conclusi con clienti per conto proprio o per conto ed in nome i terzi, riguardanti l’apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo devono riportare il loro codice fiscale.

Art. 35 Accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato fiscale
Vengono definite le procedure per l’accertamento del reddito delle società che aderiscono al consolidato fiscale, disponendo che il controllo delle dichiarazioni presentate dalle società consolidate e dalla consolidante spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente alla data in cui le stesse sono state presentate
Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto partecipante al consolidato sono effettuate con atto unico, col quale è determinata la maggiore imposta, il cui pagamento estingue l’obbligazione sia se effettuato dalla consolidata sia dalla consolidante.

Art. 36 Disposizioni antifrode
Il Ministro dell’economia e delle finanze individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo ovvero di mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
Gli enti e le persone soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 /2007 si astengono dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei predetti Paesi.

Art. 38 Altre disposizioni in materia tributaria
Il comma 4 dispone che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi e a tal fine previsti dalla legge

Artt. 40-43 Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno
Le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono decidere con proprio provvedimento una riduzione delle aliquote IRAP, fino ad azzerarle.
Nel meridione possono essere istituite delle zone a burocrazia zero.

Art. 44 Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero
Ai fini delle imposte sui redditi viene escluso dalla formazione del reddito il 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori non occasionalmente residenti all’estero, che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni consecutivi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. la svolgano in Italia per i 5 anni solari successivi.


Fonte: IPSOA

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