Il ricorso cumulativo proposto da liberi professionisti che chiedono il rimborso IRAP è inammissibile quando le attività professionali svolte dai ricorrenti sono eterogenee, e tra di essi non sussiste alcun legame economico o operativo. Nel processo tributario le ipotesi di litisconsorzio necessario e facoltativo ricorrono quando si sia di fronte ad un unico atto impositivo dal carattere unitario. Questo è quanto ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 14378 del 2010

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