Lo svolgimento dell’attività di ricerca, per conto di terzi, non costituisce necessariamente una prestazione di servizi qualificabile come appalto o mandato, ma richiede un’accurata indagine relativamente alla effettiva e condivisa volontà negoziale dei contraenti, che può condurre all’identificazione di una diversa configurazione negoziale e sostanziale come, ad esempio, un’opera di consulenza ed assistenza tecnica.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 13587 di ieri, 4 giugno 2010, ha respinto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria – avverso la decisione dei giudici merito, favorevole al contribuente – fondato sulla presunzione di operazioni non fatturate nel periodo d’imposta 1997, eseguite a beneficio di un committente comunitario, ritenute costituenti prestazioni di servizi rese nell’ambito di un contratto di appalto, e come tali imponibili in Italia, ai fini IVA, ai sensi del previgente art. 7, quarto comma, lettera e), DPR 26 ottobre 1972, n. 633

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