È inammissibile il ricorso del contribuente contro l’atto di pignoramento presso terzi, posto che gli atti esecutivi successivi alla cartella di pagamento, come prevede l’articolo 2 del DLgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione ordinaria e non in quella tributaria.
Questo è il principio affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza del 7 giugno 2010 n. 256. La decisione, nonostante possa apparire, ad una lettura superficiale, poco rispettosa dei diritti del contribuente, appare condivisibile
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