Rimangono soggetti all’ICI gli immobili sottoposti a sequestro, in quanto presupposto dell’imposta comunale è il possesso di fabbricati e non la disponibilità degli stessi.L’articolo 1, comma 2 del DLgs. n. 504/1992, infatti, dispone che “Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa” (sentenza depositata il 10 febbraio 2010 n. 23/38/10 presso la Commissione tributaria regionale di Roma)

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