In caso di somme liquidate mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se sostituti d'imposta, all'atto del pagamento devono operare una ritenuta del 20% come acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.
Sempre che il credito si riferisca a somme o valori assoggettabili a ritenuta alla fonte.

Il provvedimento direttoriale del 3 marzo dà attuazione alla norma, contenuta nel Dl 78/2009, stabilendo quali sono gli adempimenti di certificazione, comunicazione e dichiarazione in capo al terzo erogatore, al creditore pignoratizio e al debitore.

Il terzo erogatore deve:
•versare la ritenuta effettuata, utilizzando il relativo codice tributo
•comunicare al debitore le cifre elargite al creditore e le ritenute operate
•rilasciare al creditore la certificazione che attesta le somme erogate e relative ritenute effettuate
•indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi al debitore e al creditore, le somme erogate e le ritenute operate.

Il creditore pignoratizio, invece, deve riportare nella propria dichiarazione i redditi percepiti e le ritenute subite, anche quando si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Il debitore, infine, se tenuto a presentare il modello 770, vi deve indicare i dati relativi al creditore e il tipo di somme che costituiscono il debito, ma non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, dal momento che la tassazione definitiva è operata dal creditore pignoratizio, anche se le somme oggetto del debito sono redditi di lavoro dipendente o assimilato.



Fonte: Agenzia Entrate

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