La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 5753 depositata in data 10 Marzo 2010, ha affermato che l’Iva sull’acquisto di un bene, successivamente rivenduto, risulta detraibile, nonostante dall’esame dello statuto emerga che l’attività posta in essere dall’azienda riguardi in realtà il commercio di pezzi di quel bene e non il bene stesso.

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