La direttiva 2010/12/UE ha lo scopo di apportare al complesso di norme in materia di accise sui tabacchi lavorati, sostanziali modifiche sia nella struttura che nella modulazione delle aliquote in materia. Le modifiche hanno preso le mosse proprio a seguito di un approfondito esame sulle aliquote e della struttura delle accise che gravano sui prodotti del tabacco. Si è inoltre considerata l'importanza che i prodotti del tabacco assumono ai fini della tutela della salute pubblica dei cittadini dell'Unione europea. Fermo restando la struttura fiscale mista e la percentuale massima dell'elemento specifico nell'onere fiscale totale, è stato ritenuto necessario approntare mezzi più efficaci per applicare accise specifiche o minime. Questo vale soprattutto per lo specifico prodotto sigaretta. Lo scopo è garantire l'applicazione di uno stabilito onere fiscale minimo nel territorio comunitario. Per lo stesso motivo di cui sopra anche per il tabacco trinciato il prezzo minimo dovrebbe prendere come riferimento il prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Quest'ultimo costituisce ciò che è stato definito come il requisito minimo ad valorem. Le modifiche dei prezzi e di conseguenza dei livelli di accisa, sono stati oggetto di analisi con specifico riferimento alle sigarette. Queste ultime, infatti, rappresentano di gran lunga la categoria più importante di prodotti del tabacco. L'analisi eseguita ha evidenziato che per evitare la diminuizione degli importi delle aliquote minime d'accisa sui tabacchi è necessario un aumento delle aliquote minime espresse, seppure, come importo specifico.

Il ravvicinamento delle imposte sulle sigarette
La direttiva in oggetto, volta a un ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, è intervenuta apportando significative modifiche delle direttive in materia. In particolare, le modifiche hanno interessato le direttive 92/79/CEE e 95/59/CE per quanto è inerente alla struttura ed alle aliquote delle accise sui tabacchi lavorati nonché, in ultimo, la direttiva 2008/118/CE. Tra le modifiche apportate si sottolinea, per rendere un idea, come talune stabiliscono che l'accisa globale sulle sigarette sia pari ad almeno il 57% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse al consumo. Tale percentuale si applica fatto salvo un importo minimo da indipendente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Dal 1° gennaio 2014, inoltre, l'accisa globale sulle sigarette dovrà essere pari ad almeno il 60%. In appositi casi è concessa la possibilità di applicare aliquote ridotte. Per quanto riguarda i tabacchi da fumo trinciati a taglio, dal 1°gennaio 2011, l'accisa globale sarà pari ad almeno il 40% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Per gli anni successivi sono stabilite apposite percentuali.

Conclusioni
Gli Stati membri dell'Unione europea, in qualità di destinatari della direttiva in trattazione, sono stati invitati non soltanto a redigere ma anche a rendere pubblici, a tutela dell'interesse proprio oltre che comunitario, i prospetti contenenti l'indicazione, per quanto possibile, della compatibilità della direttiva stessa con i provvedimenti di attuazione. È a tale scopo che si è reso necessario intervenire modificando le richiamate direttive. Gli Stati membri, infine, si sono impegnati a comunicare, alla Commissione, il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore delle accise sui tabacchi lavorati.


Fonte: direttiva 2010/12/UE del Consiglio UE del 16 febbraio 2010

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