Con la sentenza n. 3706 depositata il 17 febbraio scorso, la Sezione tributaria della Cassazione si e' pronunciata in materia di condizioni necessarie per effettuare legittimamente una detrazione IVA, con particolare riferimento al requisito dell'inerenza del bene acquistato rispetto all'attivita' esercitata.In particolare, secondo i Giudici di legittimità, l’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, pur consentendo all’acquirente di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa del venditore, ancorchè si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità d’imprenditore dell’acquirente, l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività.

Secondo tale impostazione, che riprende un filone giurisprudenziale già esistente (Cassazione sentenze n. 16730 e n. 11765 del 2008, n. 3022 del 2007), la norma de qua, non introducendo una deroga ai comuni criteri di onere della prova, lascerebbe la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato.

In sostanza, nei casi di specie, la possibilità di effettuare la detrazione richiederebbe un quid pluris rispetto al solo requisito soggettivo (qualità di imprenditore in capo all’acquirente) costituito dall’inerenza o strumentalità del bene comprato rispetto all’attività imprenditoriale.

Ai fini della detraibilità dell’imposta è, dunque, necessario dimostrare effettivamente che gli acquisti di beni da parte delle società commerciali siano caratterizzati dall’inerenza all’esercizio d’impresa, con onere della prova a carico di chi invoca la detrazione.

Occorre fare alcune riflessioni.

La questione dell’inerenza ai fini della detraibilità è stata affrontata più volte dalla Cassazione e, quasi sempre, il giudice di legittimità ha concluso con l’affermare l’obbligatorietà del requisito dell’inerenza, precisando come tale requisito debba essere dimostrato dalla parte contribuente. Appare del tutto ragionevole.

Vi è, quindi, una particolare attenzione al profilo probatorio della questione: il contribuente può detrarre l’imposta purché dimostri che l’acquisto sia stato effettivamente finalizzato all’impresa. Ciò posto, però, non rimane che interrogarsi se gli strumenti probatori esistenti nel processo tributario siano sufficienti per ottemperare a questo onere. In molti casi sicuramente lo saranno, per mezzo della prova documentale. Ma laddove la documentazione non sia sufficiente o non possa essere prodotta per cause di forza maggiore, non vi sarà nessun altro modo per provare l’inerenza del bene acquistato.

La giurisprudenza affina sempre più i propri ragionamenti giuridici, rendendo gli orientamenti che ne derivano pregni di principi di diritto, i quali appaiono davvero ineccepibili; tuttavia non ci si può esimere dall’evidenziare come a tale dinamismo giurisprudenziale si opponga l’inadeguatezza e l’arretratezza dell’impianto del processo tributario, la cui riforma diventa sempre più necessaria, soprattutto in materia di strumenti probatori, onde evitare che l’art. 111, secondo comma, della Costituzione rimanga lettera morta.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 17/02/2010, n. 3706)


Fonte: IPSOA

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