I collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata senza contratto di lavoro da almeno due mesi e che siano in possesso dei requisiti per aver diritto all’indennità devono presentare domanda alla sede INPS territorialmente competente nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificate le condizioni previste dalla normativa.Per l’anno 2010 la Legge Finanziaria 2010 ha potenziato la tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi - introdotto in via sperimentale con l’art. 19, comma 2, del D.L. n.185/08, convertito in L.2/09, con le integrazioni dell’art.7 ter della L.33/09 - ampliandone i requisiti e la misura.

L'INPS fa presente che destinatari sono i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010). Per aver diritto all’indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:

- monocommitenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica deve essere riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce UNIEMENS);

- dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2010, si deve considerare il reddito lordo dell’anno 2009, percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla Gestione separata, comunque compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;

- accredito contributivo nell’anno di riferimento: deve essere accreditata presso la gestione separata nell’anno di riferimento almeno una mensilità;

- assenza contratto di lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;

- accredito contributivo nell’anno precedente: devono essere accreditate, nell’anno precedente, nella gestione separata almeno tre mensilità.

L’erogazione di tale indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell’anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di qualificazione professionale.

La prestazione consiste nella liquidazione di un’indennità una tantum, pari al 30 % del reddito percepito nell’anno 2009 e, comunque, non superiore ai 4.000 euro per la richiesta formulata nel corrente anno.

(Circolare INPS 09/03/2010, n. 36)


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top