La parte C del CUD 2010 “Dati previdenziali ed assistenziali INPS” non ha subito variazioni nel tracciato rispetto a quella del CUD 2009. La certificazione unica attesta l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2009 ed assoggettati a tassazione ordinaria o separata – arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell’anno 2009 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche, erogate in forma di capitale – o redditi corrisposti nell’anno 2009 assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta – prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta all’INPS, all’INPDAP e all’IPOST.

L'INPS fa presente che la certificazione CUD 2010, per la parte relativa ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, deve essere compilata anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi Internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia), già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali. Devono, inoltre, essere certificati i compensi corrisposti durante l’anno 2009 ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati va consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

(Circolare INPS 01/03/2010, n. 27)


Fonte: IPSOA

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