Proseguire nei giudizi anche quando, pur avendo presentato istanza di rimborso, il contribuente non abbia rinunciato alla lite. E’ l’indicazione di fondo contenuta nella circolare n. 13/E del 15 marzo, con la quale l’Agenzia delle Entrate indirizza gli uffici sulla gestione dei contenziosi pendenti, sorti intorno al diritto alla detraibilità dell’“Iva auto”.

Il quadro di riferimento
Come noto, la Corte di giustizia (sentenza del 14 settembre 2006, emessa nel procedimento C-228/05) ha dichiarato le norme interne, che limitavano il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto di autovetture e motoveicoli, in contrasto con il diritto comunitario.
In adeguamento a tale pronuncia, sono state regolate (con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007, emanato ai sensi dell’articolo 1 del Dl 258/2006) le modalità per la richiesta di rimborso (analitica o forfetaria) dell’imposta non detratta, in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006.

Rapporti esauriti
La pronuncia della Corte europea comporta la disapplicazione della vecchia normativa interna, anche in relazione ai rapporti sorti prima del 14 settembre 2006 (data della sentenza), purchè questi non risultassero già “esauriti”. Vale a dire, rapporti già conclusi in sede processuale (con sentenza passata in giudicato) ovvero rispetto ai quali sia già decorso il termine di prescrizione o di decadenza stabilito dalla legge per l’esercizio dei diritti a essi relativi.

Presentazione delle istanze di rimborso e gestione controversie pendenti
La presentazione dell’istanza di rimborso, analitica o forfetaria, rende necessario l’abbandono della controversia da parte del ricorrente. In assenza di formale rinuncia, gli uffici sono chiamati ad attivarsi per evitare il formarsi di un giudicato contrastante con le determinazioni assunte o da assumersi in sede di liquidazione dell’istanza di rimborso. A maggior ragione, il contenzioso va portato avanti nei casi in cui l’istanza di rimborso, ai sensi del Dl 258/2006, non è stata, o non poteva essere, prodotta.

Giudizi relativi agli acquisti effettuati prima del 1° gennaio 2003
La procedura “post-sentenza comunitaria” non era attivabile in relazione agli acquisti antecedenti al 1° gennaio 2003. In tali casi, la prima verifica a carico dell’ufficio è legata al rispetto dei termini ordinari previsti in materia di detrazione e richiesta di rimborso dell’Iva. Tenendo presente, a tal fine, che la decadenza dal diritto al rimborso per la tardiva presentazione della relativa istanza può essere eccepita per la prima volta in appello.
Altra valutazione è legata alla dimostrazione dell’inerenza della spesa. Dimostrazione a carico del contribuente, in mancanza della quale gli uffici devono formulare le opportune difese, ricordando che la mancanza di prova in ordine ai presupposti del diritto alla detrazione può essere rilevata in ogni fase del giudizio tributario e, quindi, se non introdotta nelle controdeduzioni in primo grado, anche in sede di gravame.

Avvisi di accertamento o rettifica
In presenza di controversia su un avviso di accertamento o di rettifica (per cui alcun diritto a ottenere il rimborso può sorgere per il ricorrente, che ha già detratto l’Iva), gli uffici devono verificare in concreto la misura dell’inerenza all’attività esercitata degli acquisti per i quali è stata operata la detrazione. Una valutazione, questa, per cui occorre fare riferimento a quanto previsto dal Dl 258/2006 e dal provvedimento del 22 febbraio 2007. Disposizioni che, benché dettate espressamente per le sole procedure amministrative di rimborso relative agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, possono trovare applicazione anche rispetto all’atto impositivo con il quale si è proceduto al recupero della detrazione Iva originariamente operata in maniera illegittima e solo successivamente ritenuta conforme a legge.


Fonte: Agenzia Entrate

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