lavoro in uno studio notarile.
Ho un contratto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato di 30 (trenta)
ore settimanali distribuite in 5 (cinque) giorni con la qualifica di addetta a
mansioni d'ordine di segretaria 4^ livello del CCNL Studi Professionali.
So che mi spettano 5 mesi di maternita' all'80%,
potrebbe gentilmente inviarmi la cifra (netta) che mi spetta per ciascun mese
in busta paga in base al mio contratto?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 14/3/10 14:53

L'indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta per un periodo massimo di cinque mesi; per astensione facoltativa, per un periodo non superiore a 11 mesi complessivi tra i due genitori, da fruire nei primi otto anni di vita del bambino.

L'indennità per astensione obbligatoria spetta:

Alle lavoratrici dipendenti che debbono astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto. L'indennità spetta anche, in caso di parto anticipato, per il periodo compreso tra la data prevista e quella effettiva del parto. La legge 53/2000 ha introdotto la flessibilità dell'astensione obbligatoria, cioè la possibilità per la lavoratrice di posticipare la sospensione del lavoro al mese precedente la data presunta del parto; il periodo non goduto sarà così fruito dopo la nascita del bambino. Ciò a condizione che lo specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel caso in cui la lavoratrice dipenda da un'azienda soggetta a controlli sanitari (ad esempio: azienda industriale), attestino che tale situazione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro. Se manca l'obbligo per l'azienda del medico competente, tale funzione spetta al ginecologo. Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi o pericolosi (e non possono essere adibite ad altre mansioni) e quelle che soffrono per particolari patologie, preesistenti alla gestazione o verificatesi in seguito, possono anticipare "per rischio" il periodo di astensione obbligatoria precedente al parto, su autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.
Per motivi analoghi e su segnalazione del datore di lavoro, l'Ispettorato ha anche la facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro, fino al 7° mese successivo al parto.
In caso di morte o di grave malattia della madre, in caso di abbandono o di non riconoscimento del bambino da parte della madre, anche non lavoratrice, l'indennità per astensione obbligatoria relativa ai mesi successivi al parto spetta al padre lavoratore dipendente.
La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui:
il bambino sia nato morto;
il bambino sia deceduto successivamente al parto;
ci sia stata un'interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione (che è considerata parto)

Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), a partire dal 27 aprile 2001 (entrata in vigore Testo unico sulla maternità), spetta l'indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, ma per queste categorie non c'è l'obbligo di astensione dal lavoro, come avviene invece per le lavoratrici dipendenti. Spetta sempre per 5 mesi anche in caso di parto prematuro e in caso di parto successivo alla data presunta.
Alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi, che versano il contributo del 25,72%.

Per le lavoratrici dipendenti l'indennità per astensione obbligatoria è pari all'80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria.
Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell'indennitàè pari all'80% delle retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno dalla legge; per le parasubordinate l'indennità di maternitàè di importo variabile a seconda dei contributi accreditati.

Orientativamente l'importo varia intorno alle 400-500 euro, ma va esaminato nel dettaglio il contratto nel caso specifico.

 
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