Con il provvedimento direttoriale del 31 gennaio scorso è stato approvato il modello di dichiarazione - con relative istruzioni - "Unico PF 2009", che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2009, per il periodo d'imposta 2008, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
Modelli e istruzioni di Unico PF (Unico Mini, fascicolo 1, fascicolo 2, fascicolo 3, parametri professionisti e parametri impresa) sono stati poi "aggiornati" con provvedimento del 1° aprile, per adeguarli alle più recenti disposizioni normative (in particolare, quelle relative alle nuove scadenze introdotte dal decreto "milleproroghe") e per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla loro pubblicazione.
Esaminiamo le principali modifiche intervenute nel modello "Unico PF 2009", primo fascicolo.
Ricordiamo che da quest'anno è disponibile anche il modello Unico Mini, versione semplificata e alternativa del modello ordinario, che può essere utilizzato dai contribuenti che si trovano nelle situazioni più comuni e meno complesse.
Le novità descritte, ad eccezione di quelle riguardanti il frontespizio e il quadro dei fabbricati, si riferiscono anche all'Unico Mini.
Termini di presentazione
Le nuove scadenze per l'invio del modello Unico PF 2009, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 207/2008 ("milleproroghe"), sono le seguenti:
30 giugno 2009 per i contribuenti che presentano la dichiarazione in forma cartacea tramite un ufficio postale
30 settembre 2009 per chi presenta la dichiarazione in via telematica, direttamente, tramite un ufficio dell'agenzia delle Entrate o avvalendosi di un intermediario abilitato.
Frontespizio
Nel riquadro "Tipo di dichiarazione" è stata eliminata la casella dedicata alla dichiarazione Irap, in quanto non è più possibile inserire tale dichiarazione all'interno del modello Unico.
La Finanziaria 2008 ha stabilito, infatti, che la dichiarazione Irap debba essere presentata in forma autonoma direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del contribuente. Il decreto ministeriale 11 settembre 2008 ha in seguito previsto che la dichiarazione Irap 2009 venga presentata in via telematica all'agenzia delle Entrate, la quale provvederà alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome competenti.
Anche quest'anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale. Tra le opzioni è stato ripristinato il "sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente".
Quadro RB
Le disposizioni riguardanti la sospensione degli sfratti esecutivi, contenute nella legge 9/2007, sono state estese al periodo 1° marzo 2008 - 30 giugno 2009.
L'agevolazione, che consiste nell'esclusione dall'imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo in cui ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto, riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10mila abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa, locati a soggetti con reddito complessivo familiare inferiore a 27mila euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico ovvero che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.
Per usufruire dell'agevolazione devono essere compilati due distinti righi del quadro RB: nel primo, che si riferisce al periodo in cui ha operato la sospensione dello sfratto esecutivo e per il quale il numero di giorni di possesso non può essere superiore a 306 (dal 1° marzo al 31 dicembre 2008), deve essere indicato il codice 6 nella colonna 6 "Casi particolari" e va azzerato l'imponibile di colonna 8; nel secondo rigo, che si riferisce alla restante parte dell'anno, deve essere barrata la casella "continuazione" di colonna 7.
Quadro RC
Nella prima sezione del quadro RC, dedicata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, è stato introdotto un apposito rigo, riservato all'esposizione delle somme percepite per lavoro straordinario o supplementare per le quali si applica il regime agevolato previsto dall'articolo 2 del decreto legge 93/2008.
Si tratta del rigo RC4 denominato "Lavoro straordinario e premi di produttività".
Con l'obiettivo di incrementare la produttività del lavoro e di accrescere il potere di acquisto delle famiglie, è stata infatti introdotta, per i lavoratori dipendenti del settore privato e per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, un'agevolazione fiscale a carattere sperimentale, che consiste nell'applicazione alle somme percepite per lavoro straordinario e premi di produttività, fino all'importo di 3mila euro, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10 per cento.
La misura agevolativa, che è applicabile solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno 2007 non è stato superiore a 30mila euro, ha ad oggetto le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole e in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
L'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. Nel punto 77 del Cud 2009, infatti, sono indicati i redditi percepiti per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite dei 3mila euro, e nel successivo punto 78 è riportata l'imposta sostitutiva del 10% applicata dal sostituto. Il punto 80 è barrato nell'ipotesi in cui il sostituto abbia applicato la tassazione ordinaria su richiesta del sostituito ovvero qualora abbia ritenuto meno favorevole per il lavoratore la tassazione sostitutiva. In questo caso, il sostituto d'imposta evidenzia nella tabella delle annotazioni (codice AF) la motivazione per la quale ha applicato la tassazione ordinaria.
L'imposta sostitutiva, se non trattenuta dal sostituto, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, se ne ricorrono i presupposti (circolare 49/2008). In tale ipotesi e nelle altre di seguito descritte, va compilato il nuovo rigo RC4.
1) Compilazione obbligatoria del rigo RC4
Prestazioni di lavoro straordinario assoggettate a imposta sostitutiva per un importo complessivo superiore a 3mila euro
Il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazione ordinaria, l'ammontare degli straordinari, assoggettati a imposta sostitutiva, che eccede l'importo di 3mila euro. Tale situazione può verificarsi, ad esempio, nel caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più Cud non conguagliati e qualora la somma degli importi indicati nei punti 77 del diversi Cud 2009, per i quali risulta compilato anche il punto 78, sia superiore a 3mila euro.
Applicazione dell'imposta sostitutiva da parte del sostituto in assenza dei presupposti
In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazione ordinaria, i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (ad esempio, reddito di lavoro dipendente percepito nel 2007 superiore a 30mila euro).
2) Compilazione facoltativa del rigo RC4 (scelta di una tassazione diversa rispetto a quella applicata dal sostituto, in quanto ritenuta più conveniente)
Applicazione in dichiarazione dell'imposta sostitutiva
L'imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto (punti 77 e 80 del Cud 2009 compilati), può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché ne ricorrano i presupposti.
Applicazione in dichiarazione della tassazione ordinaria
Il contribuente, qualora lo ritenga più conveniente, può decidere di applicare in sede di dichiarazione la tassazione ordinaria alle somme assoggettate dal sostituto a imposta sostitutiva (punti 77 e 78 del Cud 2009 compilati).
L'imposta sostitutiva determinata in sede di dichiarazione, indicata nella colonna 8 del rigo RC4, deve essere versata, utilizzando il codice tributo 1816 (risoluzione 115/2009), con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.
L'eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta dal sostituto, di cui alla colonna 9 del rigo RC4, va compresa nel rigo RC10, insieme alle altre ritenute Irpef.
Fonte: Agenzia Entrate
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