Per i dividendi corrisposti alle società e agli enti residenti nell’Unione europea e nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, non opera la presunzione in base alla quale, agli effetti della tassazione del percipiente, gli utili distribuiti si considerano formati prioritariamente entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. E’ uno dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 26/E, con la quale l’agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche normative apportate dalla Finanziaria 2008 al regime tributario dei dividendi in uscita.

 

Il nuovo comma 3-ter dell’articolo 27, Dpr 600/1973

Allo scopo di adeguare il regime italiano delle ritenute sui “dividendi in uscita” ai principi “europei” della libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, la legge finanziaria dello scorso anno ha provveduto a eguagliare il carico fiscale gravante sui dividendi corrisposti a soggetti residenti nella Ue e nel See a quello previsto per gli utili corrisposti a soggetti residenti.

 

Per effetto della “coeva” riduzione dell’aliquota Ires dal 33% al 27,5%, la ritenuta sui dividendi, a titolo d’imposta, è stata, quindi, fissata all’1,375% (5% del 27,5%). Analizziamo più nel dettaglio la disciplina, tenendo presente che sulla stessa prevale, qualora applicabile, quella dettata dalla direttiva “madre-figlia”, con il soggetto Ue beneficiario del dividendo che, di conseguenza, può chiedere, in alternativa, l’esenzione totale dalla ritenuta o il suo rimborso integrale.

 

Quali dividendi

La ritenuta ridotta si applica sui dividendi e sui proventi relativi a strumenti fiscalmente considerati similari alle azioni, nonché sui proventi da contratti di associazione in partecipazione con apporti diversi da opere e servizi, non derivanti da stabili organizzazioni nel Territorio dello Stato.

 

A quali soggetti

Possono beneficiare della ritenuta ridotta enti e società estere che, contemporaneamente:

siano residenti in uno Stato membro della Ue o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo facente parte della lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (allo stato attuale – nell’attesa del Dm emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del Tuir - il riferimento è il Dm 4 settembre 1996 e la white list utilizzata per individuare i Paesi che beneficiano dell’esonero dall’imposta sostitutiva per gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari; lista di cui fa parte la sola Norvegia)

siano soggetti passivi della locale imposta societaria, indipendentemente dalla circostanza che poi, per effetto di agevolazioni comunque compatibili con la normativa comunitaria, di fatto ne siano esenti.

Come ottenere l'aliquota ridotta

Le società italiane applicheranno l’aliquota dell’1,375% solo in seguito alla richiesta dei beneficiari; richiesta che deve essere corredata da certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza.

 

Decorrenza

L’aliquota ridotta si applica agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Quelli generati in esercizi precedenti continuano a essere assoggettati al 27%.

Come anticipato, non trova applicazione la presunzione stabilita dal Dm 2 aprile 2008 in base alla quale “A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio”.

 

La presunzione esplica effetti solo in relazione alle persone fisiche in possesso di partecipazioni qualificate, agli imprenditori individuali e alle società di persone, per i quali la percentuale di partecipazione degli utili al reddito, a partire da quelli generatisi negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, è passata dal 40 al 49,72 per cento.

 

La società emittente dovrà, quindi, evidenziare separatamente e, nel caso, comunicare all’intermediario - con riferimento sia ai soggetti residenti sia ai non residenti - in che misura il dividendo in distribuzione si è formato con utili dell’esercizio 2008 ovvero con attribuzione di riserve preesistenti.


Fonte: Agenzia Entrate

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