Redditi di capitale.

I redditi di capitale sono tassabili sulla base del principio di cassa, senza la possibilità di dedurre gli eventuali costi eventualmente sostenuti per la loro produzione.

Solo quando si sceglie il "risparmio gestito" (di cui si dirà appresso), i redditi sono tassati in base al risultato della gestione maturata, in deroga al suddetto principio di cassa.

Nella maggior parte dei casi, i redditi di capitale sono soggetti a ritenuta alla fonte da parte dei sostituti d'imposta che li erogano.

La ritenuta, in via generale, si applica nella misura del 12,50 o del 27 per cento a seconda del tipo di reddito e a seconda del regime prescelto (ordinario o gestito).

La ritenuta applicata per le fattispecie più frequenti

·       interessi su depositi, conti correnti bancari o postali: scontano la ritenuta del 27% a titolo d'imposta;

·       interessi su mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali: sono soggetti alla ritenuta a titolo d'acconto del 12,50%;

·       interessi e proventi di obbligazioni, titoli di Stato e titoli similari:

o       se si tratta di proventi su obbligazioni emesse da società quotate in Borsa o da banche, con scadenza inferiore ai 18 mesi, sono soggetti alla ritenuta del 27%;

o       se si tratta di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi, emesse da società quotate, si applica la ritenuta del 12,50% (a titolo d'imposta per le persone fisiche non imprenditori, a titolo d'acconto per gli imprenditori);

o       se si tratta di obbligazioni emesse da società non quotate, i proventi da esse derivanti sono soggetti alla ritenuta del 12,50% o del 27% a seconda della loro scadenza (superiore o inferiore ai 18 mesi) e del tasso di interesse applicato;

o       sugli interessi e proventi dei titoli di Stato la ritenuta è del 12,50%;

·       capitali corrisposti per contratti di assicurazione sulla vita: se si tratta di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001, scontano l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento (salvo che siano conseguiti da imprenditori) calcolata sulla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati.

Redditi diversi di natura finanziaria.

seconda del tipo di reddito realizzato, sono previste le seguenti modalità di tassazione:

1.      le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, o di cessioni ad esse assimilate, concorrono alla formazione del reddito imponibile di chi li realizza per il 40 per cento del loro ammontare (al netto della relativa quota di eventuali minusvalenze). Le plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate â€" non detenute nell'esercizio di impresa â€" poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009, concorreranno al reddito nella misura del 49,72 per cento;

2.      le plusvalenze che derivino dalla cessione di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati e quelle qualificate in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato concorrono, invece, alla formazione del reddito imponibile per il loro intero ammontare;

3.      scontano, invece, l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento i redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di:

o       partecipazioni non qualificate, titoli o certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa;

o       valute estere e metalli preziosi;

o       contratti derivati e rapporti produttivi di redditi di capitale;

o       crediti pecuniari e di strumenti finanziari attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in relazione alle partecipazioni non qualificate ed ai titoli, certificati, contratti e rapporti di cui al numero 3, il contribuente può scegliere tra tre differenti regimi: gestito, amministrato e dichiarativo.

Il regime di risparmio gestito può essere applicato non solo ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate ma anche ai redditi di capitale diversi da quelli derivanti da partecipazioni qualificate.

Scegliendo uno dei primi due regimi (gestito o amministrato), il contribuente è sollevato da tutti gli adempimenti di carattere fiscale, che sono, invece, svolti dagli intermediari autorizzati. Per questo motivo, relativamente a tali redditi, non è tenuto neppure a presentare la dichiarazione dei redditi.

Applicando, invece, il regime della dichiarazione, che è il solo applicabile nel caso di partecipazioni qualificate, il contribuente deve compilare un apposito quadro della dichiarazione dei redditi, determinare la base imponibile, calcolare e versare la relativa imposta sostitutiva o l'imposta progressiva dovuta nel caso di partecipazioni qualificate.

REGIME DELLA DICHIARAZIONE

è caratterizzato dalla tassazione "al momento del realizzo" dei redditi.

L'imposta sostitutiva è calcolata dal contribuente e va corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.

è possibile la compensazione fra plusvalenze e minusvalenze con possibilità di riportare a nuovo le eventuali minusvalenze eccedenti.

 

REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO

è caratterizzato anch'esso dalla tassazione "al momento del realizzo" dei redditi. L'applicazione dell'imposta sostitutiva è però effettuata dall'intermediario abilitato (banche, SIM e gli altri soggetti autorizzati) presso il quale sono depositati i titoli o gli altri strumenti finanziari.

L'imposta sostitutiva è pari al 12,50 per cento di ogni singola plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. L'opzione per l'applicazione del regime amministrato si può esercitare mediante comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico all'intermediario e all'apertura del deposito o conto corrente. Ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno, con effetto per il periodo d'imposta successivo.

Non può essere esercitata per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e quelle relative a depositi in valuta.



REGIME DEL RISPARMIO GESTITO

A differenza dei regimi della dichiarazione e del risparmio amministrato, quello del risparmio gestito si fonda sul criterio della maturazione.

Esso comporta, quindi, un'anticipazione dell'imposizione.

Optando per tale regime, l'imposta sostitutiva è prelevata e versata dal gestore (con l'aliquota del 12,50 per cento) applicandola non su ogni singola plusvalenza o altro reddito realizzato nell'ambito della gestione, ma sul risultato di gestione maturato al termine di ogni periodo d'imposta.

Il contribuente può esercitare l'opzione mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nei casi di rapporti già in essere, prima dell'inizio del periodo d'imposta. L'opzione è vincolante per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo.

Se in un anno il risultato della gestione dovesse risultare negativo, l'importo corrispondente può essere computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi (non oltre il quarto).

è consentito compensare i risultati negativi complessivi di un periodo d'imposta con quelli positivi dei periodi successivi.

Fonte: Agenzia Entrate

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