L’attività di finanziamento svolta da una società di produzione industriale nei confronti delle società dello stesso gruppo non può qualificarsi come meramente occasionale o accessoria rispetto all’attività principale qualora implichi un consistente impiego di lavoro, beni e servizi. Resta pertanto indetraibile l’Iva sugli acquisti e sono inclusi nel calcolo del pro-rata di detrazione i corrispettivi conseguiti nell'ambito delle attività di finanziamento.
(risoluzione n. 305/e del 21 luglio 2008 )
Fonte: Min.Finanze
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