1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 26/7/08 15:11

In caso di passaggio dal regime ordinario a quello in discussione, si rende necessario procedere alla rettifica della detrazione operata ai sensi dell'art. 19-bis2 del Dpr 633/72, in un'unica soluzione, per tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati. Per i beni ammortizzabili, invece, l'obbligo di rettifica scatta solo se non sono decorsi 4 anni dall'entrata in funzione dei beni mobili ovvero 10 anni per i beni immobili.

I soggetti non ammessi al regime:
si avvalgono di regimi speciali Iva;

- non siano residenti;

- effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8, del Dpr 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, del Dl 331/93;

- rivestano la figura di soci/associati di società di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti ex art. 116 del Tuir.

 
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