Non può essere riconosciuta la detrazione d'imposta del 55% per l'intero costo sostenuto a chi sostituisce il vecchio impianto di riscaldamento con pannelli solari che, oltre a integrare il riscaldamento invernale, permettono di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva e che integrano solo in parte il riscaldamento dell'acqua calda per uso sanitario.

È quanto ritiene l'agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 299/E del 14 luglio 2008, risponde a un quesito posto da un contribuente agli uffici fiscali della Campania.

In particolare, l'interessato rappresenta i propri dubbi su quali spese è possibile applicare l'agevolazione fiscale fra quelle che dovrà sostenere per realizzare presso un suo stabilimento un nuovo impianto di climatizzazione. Il sistema, denominato Solar Cooling, permette di generare acqua fredda - per aria condizionata - partendo dall'acqua calda prodotta dai pannelli solari. La stessa acqua calda sarà anche utilizzata per integrare il riscaldamento dell'opificio durante la stagione invernale. L'interpellante chiede se può usufruire della detrazione del 55% anche sulle spese che dovrà sostenere per la realizzazione complessiva che necessita di particolari macchinari e di specifici interventi idraulici e murari. L'impianto, sostiene il contribuente, integra il riscaldamento dell'acqua calda per uso sanitario.

La norma sul risparmio energetico che prevede lo sconto fiscale del 55% delle spese affrontate per riqualificare un immobile, è stata introdotta con la legge finanziaria 2007 (commi da 344 a 349) e a questa è stata data attuazione con il decreto interministeriale del 19 febbraio 2007. Tale provvedimento definisce le caratteristiche tecniche dei pannelli solari che danno diritto all'agevolazione e ribadisce che gli stessi devono essere destinati alla produzione di acqua calda per uso sanitario.

La legge finanziaria 2008, oltre a prorogare l'agevolazione fiscale al 31 dicembre 2010, estende il beneficio della detrazione d'imposta anche alle spese per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Il comma 20, inoltre, prevede l'applicabilità della detrazione per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. Il successivo comma 21, però, ne condiziona l'utilizzo all'emanazione di uno specifico decreto attuativo che non è stato ancora adottato.

All'Agenzia, pertanto, non rimane che fare riferimento all'applicazione della Finanziaria 2007, non potendo definire, in via interpretativa, quali impianti rientrino nel campo di applicazione della Finanziaria 2008, data la genericità della formulazione della norma.

La risposta al contribuente è che potrà applicare la detrazione del 55% solo sulle spese direttamente ricollegabili all'installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda e aventi le caratteristiche individuate nel decreto attuativo del 19 febbraio 2007.

Fonte: Agenzia Entrate

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