L’incasso delle somme derivanti dal commercio elettronico diretto nei confronti dei privati (direttamente accreditate nel conto corrente della società, in quanto il pagamento avviene con carta di credito) non può essere certificato, in alternativa all’emissione della fattura, mediante riepilogo giornaliero nel registro dei corrispettivi tenuto manualmente nella sede della società.Pur essendo prevista (art. 101, legge n. 342/2000) la semplificazione degli adempimenti contabili e formali in capo ai contribuenti operanti nel commercio elettronico con l’intervento di intermediari finanziari abilitati (con espresso riferimento alla possibilità di escludere l'obbligo di emissione della fattura), a tutt’oggi non sono stati ancora emanati i relativi regolamenti. Pertanto, allo stato attuale sussiste l'obbligo di emissione della fattura per la certificazione dei corrispettivi relativi alle operazioni di commercio elettronico diretto, anche se incassati tramite intermediari finanziari (vale a dire i gestori delle carte di credito utilizzate dagli acquirenti dei servizi prestati dalla società).
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 03/07/2008, n. 274/E)
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» Certificazione dei corrispettivi nel commercio elettronico.
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