L’Iva sul servizio di prenotazione alberghiera reso da una società spagnola ad agenzie di viaggio con sede in Italia, è assolta da queste ultime, in considerazione del fatto che la società straniera ha dichiarato di non avere né stabile organizzazione, né rappresentante fiscale e di non essersi avvalsa dell’identificazione diretta, prevista per i non residenti che intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto (articolo 35-ter Dpr 633/1972).

E’ il contenuto della risoluzione n. 312/E del 21 luglio, in risposta a un interpello con cui si chiedeva quale fosse il trattamento fiscale ai fini Iva da applicare all’attività svolta da una società con sede legale a Madrid che acquista la disponibilità di camere di albergo e rivende lo stesso servizio alle agenzie di viaggio, nel caso in cui le prenotazioni provengano da agenzie italiane.

L’attività è fornita dalla società spagnola tramite un sistema riservato di prenotazione on line, al quale possono accedere le agenzie di viaggi in tutto il mondo. Queste, se utilizzano il servizio, hanno diritto a uno sconto del 10% sul prezzo di listino, equivalente al compenso per l’attività di intermediazione svolta nei confronti del cliente finale.

Secondo il parere dell’istante, quando la prenotazione è effettuata da un’agenzia con sede in Italia, l’operazione, ai sensi della direttiva 2002/38/Ce (recepita con il Dlgs 273/2003), è tassabile nel territorio dello Stato tramite emissione di autofattura da parte del cliente.

L’Agenzia rileva, in via preliminare, che non si tratta né di mera attività di intermediazione, in quanto la società spagnola acquista e rivende servizi alberghieri, né di prestazione di “commercio elettronico” in quanto il sistema di raccolta delle prenotazioni tramite mezzo elettronico è in questo caso equiparabile a un telefono o a un fax. Mentre, secondo il regolamento Ce 1777/2005, per prestazioni di commercio elettronico vanno intesi i servizi che sono impossibili da garantire “in assenza della tecnologia dell’informazione”.

In considerazione del fatto che l’istante non ha una stabile organizzazione né un rappresentante fiscale e non si è direttamente identificato in Italia, l’Agenzia ritiene che gli oneri ai fini Iva, relativi alle prenotazioni alberghiere effettuate dalla società spagnola nei confronti di agenzie di viaggio italiane, devono essere adempiuti da quest’ultime. L’articolo 17 del Dpr 633/1972, infatti, stabilisce, al terzo comma, che “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti e che non si siano identificati direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter, né abbiano nominato un rappresentante fiscale…sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni”.


Fonte: Agenzia Entrate

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