Il condominio può usufruire della detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione edilizia prevista dall'art. 1, legge n. 449/1997, per le spese pagate a seguito di procedimento giudiziario, anche quando i pagamenti effettuati a saldo delle fatture emesse dall'impresa edile siano stati eseguiti mediante bonifico postale on-line che riporti la causale "Estinzione debito secondo la sentenza del Tribunale di ...", ma non l'indicazione del codice fiscale ovvero della partita IVA dei soggetti: l'incompletezza dei dati esposti nel bonifico è colmata dalla sussistenza di un nesso di causalità tra il versamento effettuato, l'emissione della fattura e l'esecuzione dei lavori.
Sintesi della notizia pubblicata in Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 15/07/2008, n. 300/E)
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