L’articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente non stabilisce alcuna nullità nel caso di inosservanza del termine di emanazione dell’avviso di accertamento, né tale nullità si ricava da altre disposizioni.

E’ la motivazione con cui la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza 87/20/08, depositata lo scorso 4 luglio, ha respinto il ricorso di un contribuente che aveva lamentato l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificatogli prima dei sessanta giorni dalla chiusura del verbale.

La norma (articolo 12, comma 7, legge 212/2000), si ricorda, dispone che l’avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni “salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

Lo stesso ricorrente, nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di primo grado, aveva comunque messo in evidenza come la notifica fosse avvenuta prima del suddetto termine solo per l’improrogabile scadenza dei termini stessi di accertamento.

Natura di norma “in bianco” dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente

La decisione della Commissione appare condivisibile. La sanzione di illegittimità non può derivare dal non aver rispettato un termine, dato che a questo mancato rispetto non è in realtà collegata dalla norma alcuna sanzione (e, del resto, è la stessa norma a prevedere un’eccezione al termine di sessanta giorni in casi di “particolare e motivata urgenza”, come, per l’appunto, quando stanno per scadere i termini per procedere all’accertamento).

Tali conclusioni erano state raggiunte anche da altra giurisprudenza di merito.

La Ctr del Lazio, con la sentenza 181 del 27 novembre 2006, aveva espressamente affermato che l'avviso di accertamento emesso prima della decorrenza dei sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica non è nullo, dato che l’articolo 12 “non stabilisce affatto una sanzione di illegittimità”.

E ancora, la Ctp di Udine, con la sentenza 75/2006, ha stabilito che “La violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente…non è suscettibile di invalidare l'avviso di accertamento in quanto le nullità degli atti hanno natura sanzionatoria e devono essere tassativamente previste”.

La Commissione tributaria provinciale di Firenze è, però, stata ancora più chiara ed esaustiva, laddove ha specificato che “è principio generale dell’ordinamento, stabilito dall’articolo 156 del codice di procedura civile, ma applicabile anche al procedimento tributario, che non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è espressamente comminata dalla legge (cfr Cass. 21 gennaio 2005, n. 1289 e Cass. 3 settembre 2004, n. 17845)”.

Natura formale della violazione e disciplina amministrativa generale

Del resto, come ricordato anche dai giudici di Firenze, nel nostro ordinamento vige il principio immanente per cui la denuncia dei vizi che comportano la nullità di atti processuali non è consentita a tutela dell’interesse all’astratta regolarità dell’attività amministrativa, ma serve a garantire l’eliminazione del pregiudizio subito come conseguenza del vizio denunciato.

Non può, dunque, essere accolta l’eccezione sollevata per violazioni di natura meramente processuale se “non accompagnata da ragioni di merito che denuncino anche una ingiustizia sostanziale”.

Questa è una conseguenza anche dell’applicazione della più generale disciplina amministrativa.

Se, infatti, la decisione di merito deve restare identica nel contenuto, l’errore procedurale oggetto dell’eccezione si risolve in una violazione di carattere meramente formale “che non incide sul fondamento della pronuncia e che…rende priva di interesse sostanziale la relativa eccezione” (cfr, tra le tante, Cassazione, sentenze 17026/2004 e 3424/2003).

Se, dunque (come accaduto peraltro anche nella vicenda all’esame della Ctp di Firenze), il ricorrente non specifica neppure quali osservazioni o richieste avrebbe comunicato o potuto comunicare in quei giorni mancanti allo scadere del termine di 60 giorni dalla notifica del pvc e soprattutto “in quale misura tali osservazioni avrebbero potuto influenzare l’Agenzia delle Entrate – che non ha receduto dalla pretesa impositiva neppure a seguito dei ricorsi e delle memorie successive – e indurla a non notificare l’avviso di accertamento”, l’eccezione è sicuramente priva di ogni possibile effetto.


Fonte: Agenzia Entrate

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