Qualora vi sia prova certa di origine presuntiva dell'inesistenza delle operazioni fatturate dal fornitore e tale prova non sia stata smentita da altra, idonea e contraria, della venditrice o dell'acquirente, è sufficiente constatare l'uso delle relative fatture per ritenere indebita la deduzione operata. Conseguentemente, è legittimo l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato il costo a tassazione.
Lo ha stabilito, intervenendo ancora una volta in materia di onere della prova, la Cassazione con la sentenza n. 16423 del 18 giugno 2008.
Svolgimento dei fatti e decisioni di merito
L’ufficio recuperava a tassazione, nei confronti di una società di fatto, “costi indeducibili” ai fini Irpef corrispondenti a fatture emesse da una società terza (che era stata oggetto di verifica fiscale ove era stato constatato che la stessa non disponeva in contabilità la merce ceduta), risultate connesse a operazioni inesistenti.
Il ricorso della società, articolato in presunte plurime omissioni dell’ufficio procedente, veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale sulla base dell’asserzione che l’accertamento mancasse dei presupposti di diritto e di fatto e che l’Amministrazione non avrebbe provato i fatti costitutivi della pretesa.
La Ctr, confermando il giudicato, condivideva l’assunto della sentenza di prima istanza e, cioè, che i verificatori si sarebbero limitati a operare il recupero dei costi, senza effettuare altri controlli sull’acquirente, quali le rimanenze e i movimenti finanziari. In sostanza, per il giudice di appello, l’accoglimento dell’impugnazione era impedita dall’assenza di riscontri precisi e concordanti.
Da qui, il ricorso in Cassazione dell’Amministrazione finanziaria che censurava la decisione impugnata in quanto la Commissione regionale, violando l’onere probatorio di cui all’articolo 2697 cc, aveva disconosciuto:
che la prova certa di origine presuntiva dell’inesistenza delle operazioni, non smentita né dalla venditrice né dall’acquirente, era sufficiente - con la semplice constatazione dell’uso delle fatture fittizie - per ritenerne indebita la detrazione
che tale circostanza non implicava la doppia presunzione denunciata da parte avversa poiché, rispetto all’inesistenza delle vendite presuntivamente dimostrata (in sede di verifica è stato infatti accertato che le fatture erano state annotate dalla società acquirente nei libri contabili), quella dei relativi acquisti non sarebbe una ulteriore presunzione, caratterizzata da un certo grado di probabilità logica, ma una deduzione inevitabile, caratterizzata logicamente da assoluta necessità
che nessuna prova contraria era stata prodotta dalla controparte.
La sentenza n. 16423/2008
La Cassazione, decidendo la causa nel merito (per avere il giudice precedente riscontrato - senza alcuna opposizione - l’insussistenza delle operazioni documentate dalle fatture contestate), ha accolto il ricorso di parte pubblica ritenendo fondate le relative doglianze.
Ciò in quanto, ad avviso della Corte, le affermazioni del giudice d’appello, secondo cui la mancanza nell’istruttoria di “riscontri precisi e concordanti”, essendosi i verificatori limitati a operare il recupero dei costi, documentati dalle fatture per operazioni inesistenti, senza effettuare altri controlli, quali le rimanenze e i movimenti finanziari, violano le disposizioni denunciate dall’Amministrazione ricorrente perché, nella sostanza, fanno surrettiziamente carico all’ufficio della mancanza di prova in ordine a fatti da considerare, se sussistenti, modificativi e/o estintivi, della pretesa tributaria, la cui prova, invece, ai sensi dell’articolo 2697 cc, grava sul controinteressato.
Affermazioni che, sempre a parere dei giudici, disattendono anche le prescrizioni dettate dall’articolo 2727 cc (per il quale le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), per avere i giudici del riesame contraddittoriamente preteso riscontri precisi e concordanti relativamente ad un fatto ritenuto certo da esso stesso giudicante.
E tale fatto non ha valore meramente presuntivo ma è idoneo, di per sé solo, a fondare l’afferente accertamento tributario in quanto, nel quadro dei generali principi che governano l’onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (sentenze 11205/2007, 1709/2007, 3106/2006, 17841/2004, 10802/2002, 16198/2001, 13478/2001) che, in ipotesi di accertamento delle imposte sui redditi:
all’Amministrazione finanziaria spetta dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa azionata fornendo la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggior imponibile
al contribuente l’onere di provare l’esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e/o a costi deducibili nonché il requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa esercitata.
Considerazioni
La pronuncia in commento rafforza l’orientamento giurisprudenziale che ritiene debba essere l’Amministrazione finanziaria a farsi carico dell’onere di dimostrare l’inesistenza di una determinata operazione e, quindi, del relativo documento fiscale. In tale ottica, il riproposto problema verte sulla ripartizione dell'onere della prova, quando si controverta della inesistenza, anche solo parziale, ovvero riferita alla loro imputazione, delle operazioni riportate nelle fatture, allorché si tratti di stabilire il rispetto di una regola di giudizio da parte del giudice del gravame. Non vi è dubbio a tale riguardo che, scaturendo dall'inesistenza della singola operazione fatturata “materia imponibile”, sia pure sotto il profilo dell’indeducibilità del costo, l'onere della prova dell'inesistenza, quale fatto costitutivo della pretesa fiscale, ex articolo 2697 cc, incomba sull’Amministrazione finanziaria, e ciò senza alcuna eccezione (cfr, per tutte, Cassazione 18710/2005; più di recente, 1325/2007).
Tuttavia, la risoluzione di tale questione coinvolge, di converso, l'altro aspetto centrale della vicenda, relativo all'inerenza, oltre che all'esistenza, dei costi dichiarati in seguito all'addebito di un acquisto o di un servizio prestato (articolo 109, Dpr 917/1986), per i quali la giurisprudenza maggioritaria di legittimità richiede che l’onere ricada sul contribuente (Cassazione, 1709/2007).
In altre parole, la Suprema corte ritiene che l’iter da seguire per dimostrare legittimamente l’inesistenza di operazioni deve svolgersi nel seguente modo:
l’Amministrazione deve rinvenire una serie di elementi che, unitariamente considerati, abbiano un’effettiva valenza probatoria
il contribuente, a sua volta, deve dimostrare, sulla base di altri elementi, l’effettiva esistenza dell’operazione.
Da tali considerazioni discende che l’errore di impostazione della sentenza della Ctr impugnata si sostanzia nel fatto che la stessa, avendo ritenuto sufficiente affermare che la fittizietà dell'operazione di acquisto non era stata “provata” da ulteriori controlli, ha, in definitiva, capovolto l’onere probatorio ponendolo - tout court - a carico dell'Amministrazione finanziaria, senza considerare, invece, la specifica fonte della pretesa fiscale oggetto del giudizio e, in coerenza, senza individuare la parte tenuta a subire le conseguenze della mancata osservanza dell'onere probatorio di cui la stessa è giuridicamente gravata (Cassazione, 11205/2007).
Va infine ricordato, in argomento, che il procedimento valutativo della prova per presunzioni da parte del giudice di merito si articola in due distinti momenti (Cassazione, sentenze 19894/2005 e 13819/2003):
innanzitutto, l’apprezzare analiticamente ciascuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e per conservare invece quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentando una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria
in secondo luogo, il procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi.
Fonte: Agenzia Entrate
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