Le spese telefoniche sostenute da una azienda che agisce in qualità di mandataria senza rappresentanza per conto del gruppo d'imprese a cui appartiene, sono deducibili nella misura dell'80% in capo alle singole consociate.

È quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 309/E del 21 luglio, in risposta a una Srl operante nel settore informatico che svolge attività di gestione dei servizi telefonici per tutte le società del gruppo a cui appartiene e alle quali riaddebita i costi sostenuti.

L'Agenzia concorda fondamentalmente con quanto prospettato dall'istante che riteneva operante in capo alle singole società del gruppo il limite di deducibilità delle spese telefoniche sostenute, nella misura dell'80%, come previsto dall'articolo 102 del Tuir.

In particolare, l'Amministrazione chiarisce che, poiché la società informatica opera in questo caso in qualità di mandatario senza rappresentanza - ossia in nome proprio ma per conto del mandante - per l'acquisto di servizi telefonici, solamente il mandante ossia le società del gruppo sono realmente incise dal costo d'acquisto dei servizi.

Pertanto, i costi sostenuti provvisoriamente dalla società informatica, in quanto successivamente addebitati alle società del gruppo, costituiscono soltanto per queste ultime un componente negativo che può essere dedotto dal reddito d'impresa.

In qualità di mandatario senza rappresentanza la società informatica non è effettivamente gravata dal costo, che ribalta sulle altre società del proprio gruppo, e quindi non può portare in deduzione i costi sostenuti. Analogamente, i successivi rimborsi da parte delle società del gruppo non costituiscono ricavi. Ai fini della determinazione del reddito imponibile della mandataria senza rappresentanza sono infatti rilevanti unicamente i compensi per l'attività prestata.


Fonte: Agenzia Entrate

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